Morte per colpa medica: quale risarcimento spetta ai familiari della vittima?

Cosa succede in caso di morte per colpa medica o malasanità? Quanto spetta di risarcimento ai familiari della vittima?

Il risarcimento del danno a seguito di decesso è una questione delicata sia per il dolore che investe i familiari della vittima, per la perdita del proprio caro, sia per le questioni giuridiche sottese alla fondatezza del diritto e alla quantificazione dei danni.

Sicuramente, in caso di morte per errore medico, i familiari della vittima potranno richiedere a titolo di risarcimento tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, in proprio o nella loro qualità di eredi.

Ciò vuol dire che, per legge, si ha diritto, a richiedere il pagamento dei pregiudizi subiti in nome proprio o per via ereditaria, in quanto diritto spettante alla vittima.

Per un approfondimento in tal senso ti rimando ad uno specifico contenuto consultabile qui.

In questo articolo, senza voler entrare nel tecnicismo della materia che vede la distinzione tra i danni iure proprio (pregiudizi subiti in nome proprio) e danni iure hereditatis (danni maturati dalla vittima e trasmessi agli eredi), approfondiamo invece una particolare tipologia di danno, chiamata danno parentale, spiegando a chi spetta e come calcolarlo.

Non si tratta di una terza od ulteriore tipologia di danno, quanto piuttosto di un pregiudizio di natura non patrimoniale subito dal familiare stesso (iure proprio) per la perdita del rapporto con la vittima, venuta meno, che va al di là del puro dolore interiore.

risarcimento ai familiari della vittima

Morte per colpa medica e risarcimento ai familiari della vittima: Cosa comprende il risaricmento del danno per la perdita di un familiare?

Perdere una persona cara è sicuramente un evento doloroso e straziante capace di provocare fondamentali e radicali cambiamenti di vita oltre a sofferenza interiore per il venir meno del rapporto.

Il risarcimento del danno per la perdita di un familiare comprende senz’altro la  sofferenza e il cambiamento radicale di vita per un rapporto che non c’è più, un legame ormai rotto, che ci legava all’altra persona per motivi di natura familiare e/o affettivi.

In questo articolo, parliamo proprio di questo particolare stravolgimento, non prima di aver fatto una precisazione importante che può tornarti senz’altro utile.

Anzitutto perché parliamo proprio di questa tipologia di danni?

Del resto, avrai sicuramente sentito parlare anche di altre possibili voci che compongono la posta in gioco del risarcimento per la perdita di un familiare.

Qualcosa ho accenato all’inizio di questo articoo tant’è che sull’argomento ho dedicato un specifico contenuto che ti suggerisco di leggere: “Risarcimento danni ai familiari: a chi spetta?

Evito appositamente di elencare tutte le possibili voci che in astratto potrebbero essere chieste a titolo di risarcimento da parte dei familiari della vittima, e ciò per un duplice ordine di ragioni.

In primis perché non serve a nulla.

Tralasciando l’aspetto “etico”, al quanto discutibile, di chi sfoggia una lunga serie di diritti in capo agli eredi della vittima, quasi a “stimolarli” a richieste di risarcimento, stante la grande sofferenza che circonda la perdita di una persona cara in questi casi, preme rilevare che le interpretazioni dei tribunali sono molteplici e le sentenze ancora di più, pertanto, è a mio avviso inutile elencare possibili voci di danno, in linea teorica veritiere, ma non sempre valide nel caso concreto.

Ciò genera solo una mera aspettativa o una facile/falsa illusione di guadagno.

I casi reali lo dimostrano: è quasi improbabile l’esistenza automatica di tutti i danni teorizzabili in astratto.

Inoltre, ogni pregiudizio va accertato e dimostrato nel caso concreto e non in tutte le situazioni si ha diritto al pagamento per tutte le voci di risarcimento di cui si è soliti sentire un elenco.

Devono comunque sussistere i presupposti della responsabilità medica, e non basta vantare la propria qualità di “erede” o di “parente stretto” per ottenere un risarcimento quando si verifica un decesso a causa di errore medico o malasanità.

Secondariamente, in questi casi i familiari vivono un dolore immenso per la perdita del proprio caro, soprattutto quando questa avviene improvvisamente e non di rado assistiamo a casi in cui la morte stessa poteva essere evitata.

Mi sembra giusto e importante, quindi, spiegare in che cosa consiste questa particolare forma di risarcimento, dal momento che, riguardando un largo numero di casi tocca aspetti molto importante della nostra vita.

In particolare, il pregiudizio da perdita del rapporto parentale si sostanzia nello stravolgimento di un sistema di vita, sistema che aveva le sue fondamenta nell’affetto e nella quotidianità con la persona cara, deceduta.

Tuttavia, come accennavo all’inizio di questo articolo, non sempre è pacifico a chi spetta il risarcimento dal momento che in alcuni casi occorre dimostrare di aver subito un danno affettivo, provando il legame intercorso con il defunto per poter ottenere il riconoscimento del danno.

Sul punto è vivamente consigliato di consultarsi con un esperto.

In queste delicate situazioni non è, infatti, importante  farsi affiancare, da professionisti esperti in grado di offrirti tutto il supporto medico-legale necessario.

Perdere un proprio caro è un’esperienza devastante, e lo sarebbe ancor di più se ci si affida a soggetti poco seri e che speculano soltanto sulle disgrazie altrui.

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Quale risarcimento spetta ai familiari della vittima?

Veniamo agli aspetti giuridici e spieghiamo subito quale risarcimento spetta ai familiari della vittima in caso di morte per errore medico: i familiari della vittima potranno richiedere il risarcimento per il danno da morte, di tutti i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti, in proprio o nella loro qualità di eredi.

In particolare, abbiamo detto che gli eredi della vittima di un sinistro per errore medico possono chiedere al responsabile civile il risarcimento per il danno da morte, subito sia iure proprio, che iure hereditatis. Nello specifico, il danno non patrimoniale è ritenuto risarcibile sia come danno biologico di tipo psichico sia come danno morale e da perdita del rapporto parentale.

Venendo ora a spiegare in cosa consiste il danno da perdita del rapporto parentale diciamo subito che si tratta di una tipologia di danno diverso da quello che consegue alla lesione dell’integrità psicofisica e si tratta di una tipologia di danno che va al di là del puro dolore che la morte di una persona provoca nei prossimi congiunti.

In pratica, il danno da perdita del rapporto parentale si concretizza nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e, pertanto, nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione e sulla quotidianità dei rapporti parentali.

Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, infatti, è “…quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno…”.

Come anzidetto, tale danno comprende la lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati, tra i quali “il diritto all’esplicazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita, protetto dal combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione.

Del resto, se pensiamo a quali sono le conseguenze si possono produrre per la perdita di un familiare siamo tutti d’accordo nel distinguere principalmente due situazioni tipiche.

Sicuramente c’è una reazione di sofferenza più “interiore” che riguarda la parte più intima, il dialogo interno con sé stessi, dall’altro canto converremo tutti che esiste anche una reazione per così dire “esterna”, che riguarda proprio le modificazioni delle abitudini di vita, cioè la vita che cambia.

Ecco, il danno in questione, si concreta proprio nel non poter più godere della presenza di chi è venuto meno e del rapporto che si aveva con lui.

A questo punto, immagino che ti starai chiedendo a chi spetta e qual è il modo per stabilire, in termini monetari, l’ammontare della perdita di un familiare.

In altre parole, come viene riconosciuto un adeguato ristoro economico in questi casi?

Prima di rispondere a questa domanda vediamo prima chi, ovvero quali sono i soggetti e le persone che ne hanno diritto.

Chi ha diritto al risarcimento in caso di morte?

Quanto ai soggetti legittimati a richiedere il risarcimento, si sono alternate varie teorie.

Dal riferimento al criterio tradizionale della famiglia unitariamente intesa, si è passati al criterio che considerava come legittimati a richiedere il danno il danno da perdita del rapporto parentale,  i titolari di crediti alimentari, onde fare riferimento poi al criterio basato sull’esistenza di un rapporto familiare riconosciuto espressamente dalla legge, come il rapporto coniugale, di filiazione, di adozione e di affiliazione.

Oggi, possiamo riconoscere che si è adottato un criterio più estensivo che sostiene la legittimazione di chiunque dimostri di aver subito una perturbazione della propria sfera affettiva dall’evento dannoso, sia in relazione a posizioni, “classiche” costituzionalmente protette (matrimonio, unità e integrità della famiglia) sia a posizioni “nuove” meritevoli di tutela, in relazione a particolari rapporti di convivenza, di affetto e di solidarietà socialmente apprezzabili (si pensi ad esempio alla convivenza di fatto, ai vincoli di fidanzamento , convivenze etc..).

Al riguardo, infatti, il recente approdo giurisprudenziale ha chiarito che il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non è rigorosamente circoscritto ai familiari conviventi, poiché il rapporto di convivenza, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza.

Il danno da perdita parentale viene riconosciuto ai prossimi congiunti ed anche ad altri familiari meno stretti, come nel caso dei nipoti per la morte del nonno o della zia.

La condizione essenziale è che vi sia stata un’intensa relazione affettiva tra la vittima e i parenti superstiti, connotata da stabilità e profondità, ma non necessariamente dalla convivenza o coabitazione.

La “famiglia” è, infatti, riconosciuta dalla Costituzione come una “società naturale” che può essere estesa al di là del nucleo ristretto di persone conviventi, come i coniugi e i loro figli, in modo da comprendere anche gli altri parenti prossimi.

Chiaramente la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo “nucleo familiare”, (cioè nel caso dei coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) nell’ambito del quale l’effettività di detti rapporti costituisce tutt’oggi la regola, nell’attuale società.

Ma ben può essere dimostrata in caso di rapporti che, sia pure non legati da un formale vincolo, siano caratterizzati da un’intensa relazione affettiva, stabile e duratura, in virtù della quale ciascuno aveva reciprocamente assunto impegni di assistenza morale e materiale verso l’altro

Va da se che la presunzione viene meno, salvo che si riesca a provare il contrario, nei casi di separazione legale e/o di fatto tra i coniugi, dal momento che tali situazioni, appunto, fanno venire meno di per sé, quel vincolo affettivo (che come abbiao detto deve essere particolarmente intenso) richiesto per la determinazione del risarcimento danni.

Risarcimento per la perdita di un familiare: quanto spetta?

Ma, in concreto, come si risarcisce il danno da perdita parentale?

Vediamo, in pratica, quanto spetta per la perdita di un familaire? Come si calcola la posta risarcitoria, appurati i reali presupposti di legge?

Come abbiamo detto, il danno parentale non è inquadrato in una fonte normativa, ma è stato sviluppato dalla casistica giurisprudenziale dei tribunali, la quale con il tempo è venuta a delineare i principi e i meccanismi di compensazione.

Tuttavia, trattandosi di qualcosa che afferisce ad una spetto “immateriale”, vale a dire non economico, che attiene la sfera non patrimoniale della nostra sfera personale, il problema principale consiste proprio nell’esigenza di monetizzare ciò che non è facilmente monetizzabile, in modo uniforme per tutti i casi simili.

In altre parole, la difficoltà consiste nel quantificare, economicamente, la perdita del rapporto umano tra due soggetti e le ripercussioni negative che tale menomazione provoca nel familiare superstite, attraverso criteri che garantiscano uniformità di giudizio.

Su questo importante punto la legge non stabilisce un criterio preciso né indica fattori da prendere in considerazione per liquidare il danno.

Come si calcola il danno da perdita parentale

Negli anni, il Tribunale di Milano e il Tribunale di Roma si sono concentrati per l’individuazione di criteri il più possibile oggettivi e uniformi idonei a soddisfare l’esigenza di parità, certezza e uguaglianza nella liquidazione del danno non patrimoniale.

Sono stati quindi i Tribunali ad aver emanato e periodicamente aggiornato delle tabelle di calcolo che oggi, costituiscono quindi il punto di riferimento per la determinazione risarcimento dovuto per la perdita del rapporto parentale.

Tuttavia, va detto che tra queste due tabelle c’è una profonda differenza: quelle milanesi utilizzano il criterio di un valore prestabilito, tra un minimo ed un massimo, riconoscendo la possibilità di un “aumento personalizzato”, mentre quelle romane prediligono un “sistema a punti”, calcolati in base alla relazione di parentela, all’età della vittima e del congiunto, alla situazione di convivenza e alla composizione del nucleo familiare.

In pratica, la liquidazione calcolata con il metodo milanese è molto più variabile e incerta di quella elaborata secondo le tabelle romane.

Per tali ragioni, è prevalsa l’incertezza in ordine a quale di esse deve essere di volta in volta applicata al caso di specie.

Da ultimo, bisogna segnalare che la Suprema Corte Cassazione con diverse pronunce ha messo in discussione le tabelle milanesi, esprimendo la propria preferenza per quelle romane che prevedono un sistema di calcolo a punti come quelle romane (da ultimo con la Sentenza n. 33005 del 10 novembre 2021).

Infatti, la Suprema La Corte si sta orientando a riconoscere prevalenza al metodo di calcolo individuato nelle tabelle romane, in quanto esse consentono una migliore valutazione delle circostanze concrete e, al tempo stesso, i loro criteri garantiscono uniformità di giudizio e dunque una maggiore equità rispetto a casi analoghi e vicende tra loro simili, per evitare possibili sperequazioni

Dalla tabella romana,  si evince che la somma da liquidarsi non è in misura fissa, ma deve essere determinata sulla base di:

  • rapporto di parentela tra superstite e vittima (più prossimo è il superstite e maggiore sarà il danno)
  • età della vittima e del parente (più giovane era il defunto e più alto sarà il danno calcolato)
  • eventuale convivenza della vittima con il congiunto;
  • eventuale esistenza in vita di altri familiari dello stesso grado di parentela della vittima

Sotto questo aspetto, dunque,  il metodo romano appare più preciso ed efficace rispetto a quello milanese. Il Tribunale di Milano, del resto, ne è consapevole ed infatti ha provveduto ad una revisione del metodo finora adottato.

È recente, infatti la notizia che sono pronte le nuove Tabelle del Tribunale di Milano per il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, riformate per adeguarsi al sistema “a punti” indicato dalla Cassazione.

Elaborate dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, sono state infatti pubblicate il 29 giugno 2022 dal Tribunale di Milano (consultabili qui). Si tratta di una rivisitazione dei criteri e del meccanismo precedentemente in uso per risarcire il danno subito dai congiunti di una persona deceduta per l’azione di un terzo (in un sinistro stradale, per una errata prestazione sanitaria e ogni altra situazione illecita).

È presumibile, ora,  che la Cassazione torni sul tema, indicando quale tabella usare.

Sarà una decisione che varierà i margini economici del danno risarcibile, le riservazioni tecniche e di bilancio di compagnie assicurative e aziende sanitarie e anche gli importi da pagare per le vittime danneggiate.

Sul punto, se hai bisogno di supporto puoi decidere di farti aiutare per ottenere una consulenza mirata in relazione alle specifiche tabelle da utilizzare e alla quantificazione esatta dei danni.

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Ecco di seguito la Tabella del Tribunale di Roma secondo il sistema dei punti. Il valore punto è stabilito in €. 9.806,70.

Orbene, come avrai certamente compreso, proprio perché la somma non è rigidamente prestabilita, ma parametrata al caso concreto è sempre fondamentale “sapere usare” la tabella, per evitare chiaramente errori o che ti venga riconosciuta la somma  minima.

È evidente, in questi casi, che rivolgersi ad un professionista specializzato ed esperto in materia di responsabilità medica è quantomai fondamentale al fine di ottenere il giusto risarcimento del danno non patrimoniale per la morte di un congiunto conseguente a colpa medica.

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Risarcimento ai familiari della vittima: considerazioni conclusive

Un errore medico, o un episodio di malasanità, possono comportare la morte o l’invalidità permanente di un parente caro.

Quando questi tristi eventi si verificano a causa di una condotta colpevole di terzi soggetti, il risarcimento viene riconosciuto non solo ai familiari più stretti, come il coniuge, i figli ed i genitori, ma in alcuni casi anche ad altri parenti che avevano un legame affettivo stretto con la vittima.

Come abbiamo visto nelle righe precedenti di questo articolo, la giurisprudenza più recente ammette tranquillamente, ad esempio, il risarcimento dei danni subiti dal nipote per la morte del nonno o dello zio, o del convivente more uxorio che dimostri di aver subito uno sconvolgimento affettivo-relazionale.

In conclusione, e rispondendo alle domande più frequenti dei parenti danneggiati:

Quanto tempo ha il danneggiato per richiedere i danni?

5 anni: La Cassazione, anche recentemente, ha indicato che il danno da perdita del rapporto parentale , richiesto iure proprio dai prossimi congiunti della vittima, ha natura extracontrattuale e, pertanto, è soggetto a un termine di prescrizione quinquennale e non decennale.

Come si calcola il danno?

Usa questo applicativo utilizzando la Tabella di Roma:

Non sottovalutare, comunque, l’importanza di farti seguire sin dall’inizio da un avvocato esperto in casi di responsabilità medica che si occupi dell’intera pratica di risarcimento danni,  che ti possa fornire indicazioni adeguate sul tipo di tabella e sui criteri da applicare al caso specifico.

Risulta fondamentale in questi casi un’adeguata assistenza e consulenza durante tutte le fasi della richiesta di risarcimento, specie all’inizio nella verifica dei presuppositi e nella quantificazione dei danni.

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