Consenso informato dentista: l’importanza di una corretta informazione
Sono state di recente pubblicate dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, le nuove versioni della “Guida per l’Odontoiatra all’erogazione di una corretta informazione al paziente da sottoporre a trattamento implanto-protesico” e della “Scheda di informazione e di espressione del consenso al trattamento implanto- protesico”. La guida sul tema del consenso informato del dentista e analizza in maniera puntuale tutte le informazioni che l’odontoiatra deve dare al paziente perché questi presti legittimamente il suo consenso, pieno e consapevole, al trattamento sanitario.
Presupposto imprescindibile è quello per cui il consenso informato trasferisce al paziente l’informazione sul rischio ma non la responsabilità del rischio stesso.
L’acquisizione preventiva di un esaustivo del consenso informato, infatti, non è di per sé idonea ad esonerare da responsabilità per successivi errori del dentista, né, tantomeno, può giustificare trattamenti dubbi.
Una inesatta rappresentazione del rischio riporta alla responsabilità del medico
L’espressione consenso informato, dunque, rappresenta l’adesione consapevole e volontaria del paziente all’atto terapeutico e la sua legittimazione al trattamento stesso, il quale, privo di tale consenso, risulterebbe illecito e perseguibile sul piano giudiziario.
Vediamo quindi, su cosa informare il medico odontoiatra deve informare il paziente e quali sono e conseguenze di un’omessa o inefficace informazione al paziente.
Consenso informato odontoiatria
La guida sopra citata analizza in maniera puntuale tutte le informazioni che il medico odontoiatra deve dare al paziente.
Si stabilisce innanzitutto che il paziente deve essere informato sul trattamento implanto-protesico, che rappresenta una terapia elettiva i cui benefici vanno rapportati ai potenziali rischi sistemici e locali.
A tal fine si precisa che “un’anamnesi completa è necessaria per indagare sulle eventuali condizioni o patologie sistemiche e/o locali, sulle terapie farmacologiche, pregresse e/o in atto, sulle intolleranze/allergie e sugli stili di vita che possono concorrere a determinare l’insorgenza di complicanze medico/chirurgiche e/o condizionare il successo implantare”.
In particolare l’informazione deve riguardare i seguenti aspetti
- indicazioni, controindicazioni sistemiche e locali e fattori di rischio;
- percorso diagnostico clinico e radiografico;
- alternative terapeutiche;
- piano di trattamento prescelto;
- dispositivi medici e materiali collegati al trattamento implanto-protesico;
- modalità di effettuazione del trattamento chirurgico;
- terapia farmacologica;
- norme comportamentali durante il periodo post-operatorio;
- modalità di effettuazione del trattamento protesico;
- limitazioni transitorie funzionali ed estetiche nel periodo del trattamento;
- risultati funzionali ed estetici;
- protocollo di controllo e terapia di supporto;
- complicanze e fallimenti inevitabili;
- costo del trattamento.
La guida in commento, ribadisce anche quali sono i requisiti fondamentali che secondo il comitato nazionale per la bioetica caratterizzano un’informazione efficace per il paziente. In particolare, nel dare l’informazione, deve tenersi conto della:
- qualità della comunicazione e dell’informazione;
- comprensione dell’informazione;
- libertà decisionale del paziente;
- capacità decisionale del paziente.
Lo standard di informazione proponibile può essere quello di sintesi tra uno di tipo soggettivo (calibrato sulla personalità del paziente) e uno medio, secondo quanto una persona ragionevole vorrebbe conoscere e potrebbe comprendere della procedura diagnostico-terapeutica che lo riguarda.
L’informazione deve essere divulgativa nell’espressione e calibrata alle effettive necessità del singolo paziente, realizzata mediante un linguaggio adeguato alle sue capacità.
Non solo, nel dare l’informazione il medico deve verificare la consapevolezza da parte del paziente dei significati dell’atto sanitario che sarà eseguito e la restituzione del consenso, dal paziente al medico, prima di intraprendere l’atto.
Importante, come sempre in materia di consenso informato, è poi la specificazione che il paziente ha la possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento implanto-protesico che gli è stato proposto.
Il consenso informato del dentista acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è quindi, documentato in forma scritta
Il consenso può essere dunque consegnato al paziente perché lo esamini o lo faccia esaminare a persone di propria fiducia, in modo che, prima della firma di accettazione del trattamento e dell’inizio della cura, possa richiedere se lo ritenesse necessario ulteriori spiegazioni.
Sarebbe inoltre opportuno che questi non si limitasse alla firma in calce, ma dichiarasse di proprio pugno di aver compreso la natura, gli scopi e i rischi del trattamento, oltre ai propri impegni nel periodo successivo al trattamento, come le visite di controllo, le regole di igiene, la necessità di ulteriori eventuali interventi.
Alla luce di quanto sopra, possiamo concludere che la sottoscrizione di un modulo generico è inidonea a costituire validamente il consenso, nei termini analizzati. Infatti, da un simile documento non è possibile desumere con certezza che il paziente o abbia ottenuto in modo esaustivo le suddette informazioni.
Consenso informato e responsabilità dei dentisti
Abbiamo accennato all’inizio di questo articolo che la corretta informazione non trasferisce la responsabilità del medico sul paziente.
La corretta informazione non esime l’odontoiatra dalla responsabilità conseguente a errori nella diagnosi, nella formulazione del piano di trattamento, nell’esecuzione delle procedure chirurgiche e protesiche, nei controlli periodici e nella terapia di mantenimento.
In caso di omessa o insufficiente informazione al paziente, la violazione dell’obbligo può causare due diversi tipi di danni:
- un danno alla salute, se il paziente, correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all’intervento;
Circostanza che il paziente stesso ha l’onere di provare, non essendo sufficiente la mera eventualità che l’intervento sarebbe stato rifiutato o che il paziente si sarebbe rivolto ad un’altra struttura se avesse ricevuto tutte le informazioni necessarie
- un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione se, a causa del deficit informativo, il paziente subisce un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute.
In tali casi, è il medico che ha l’onere di provare di aver adempiuto all’obbligazione informativa e la responsabilità del sanitario per violazione dell’obbligo di acquisire il consenso informato discende dal solo fatto della sua condotta omissiva.
Ad ogni buon conto, il risarcimento non scatta in automatico e il paziente che decida di adire le vie legali per chiedere tutela civile dovrà necessariamente adoperarsi per dare la prova delle lesioni subiti come conseguenza dell’inadempimento del ‘odontoiatra.
Bisogna quindi essere in grado di accertare l’inadempimento all’obbligo di informazione, e le conseguenze dannose che dalla violazione di tale obbligo sono derivate.
Se ritieni di aver subito un danno per violazione del consenso informatoda parte del dentista, o se pensi di essere stato colposamente danneggiato da una terapia odontoiatrica insoddisfacente, contattaci per valutare se hai diritto ad ottenere il risarcimento per dei danni subiti; puoi richiedere assistenza legale qualificata attraverso il modulo che trovi in questa pagina.

Avv. Angelo Forestieri
Avvocato con focus sulla Responsabilità civile e il Risarcimento danni alla persona e autore di varie pubblicazioni nei principali portali giuridici sui temi della responsabilità medica e della struttura sanitaria.
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