Danni da malasanità: cosa dice la Legge?
La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute, ma può accadere che venga trascurata e assistiamo così a casi in cui alle attività di prevenzione e di cura, si sovrappongono conseguenze pregiudizievoli per i pazienti che lamentano danni da malasanità: cosa dice la Legge in questi casi?
Dobbiamo riconoscere che gli eventi inattesi capaci di condizionare in senso sfavorevole il percorso di guarigione del paziente sono certamente presi in considerazione dal nostro ordinamento.
La Legge, da un lato persegue l’interesse della collettività a ricevere cure in sicurezza, dall’altro, tutela il singolo individuo a non dover affrontar da solo le conseguenze dannose che potrebbero derivargli da una pratica sanitaria scorretta.
Del resto la pericolosità delle cure è qualcosa di intrinseco nell’attività medica ma non per questo bisogna limitare i diritti di quanti si trovano a dover fare i conti con inefficienze, errori e pratiche sanitarie che non giovano di certo ai pazienti.
Tuttavia, il rischio di andare troppo in là, tutelando eccessivamente il paziente-danneggiato, è quello di favorire il fenomeno della medicina c.d. difensiva;
Con l’espressione molto usata negli ultimi anni “medicina difensiva” si intende quella pratica con la quale il medico per difendere se stesso da eventuali azioni di responsabilità, evita di occuparsi di determinati pazienti o di eseguire interventi rischiosi, assumendo atteggiamenti troppo precauzionistici (ad esempio prescrivendo ulteriori visite, esami, farmaci, con costi ingenti per la spesa sanitaria nazionale) che incidono sul diritto alla salute del paziente oltre che sulla collettività dal punto di vista economico.
Per limitare tale fenomeno, la Legge ha quindi stabilito dei “paletti” per andare incontro anche alle esigenze degli stessi sanitari che, altrimenti, potrebbero “incrociare le braccia” per il proliferarsi di richieste di risarcimento danni nei loro confronti.
Vediamo allora brevemente, in questo articolo, cosa prevede la Legge per richiedere un risarcimento danni da malasanità.
Danni da malasanità e Legge n. 24 del 2017
La legge di riferimento in tema di danni da malasanità è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2017 ed è vigente dal 1 aprile 2017, prende il nome di Legge Gelli-Bianco ed è la numero n. 24 del 2017.
Questa riforma legislativa segue al precedente Legge Balduzzi la n. 189/2012 molto dibattuta tra gli esperti del settore, e interviene per disciplinare una volta per tutte, i profili di responsabilità civile e penale degli operatori del settore medico e sanitario.
Il Diritto alla Salute
Innanzitutto, la Legge rimarca l’importanza del diritto alla salute, quale diritto fondamentale di ogni individuo, oltre che un interesse di tutta la collettività.
In particolare, stabilisce che “la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse del singolo e della collettività”.
Specifica la norma che la sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative.
Questa disposizione sta a significare che i servizi sanitari devono essere sicuri per il paziente e non devono arrecargli danno, poiché la struttura può essere sempre chiamata a rispondere delle sue inefficienze o se dovesse essere danneggiato da un trattamento inappropriato.
Trasparenza dei dati
Seguono poi altre disposizioni importanti tra cui le misure di trasparenza per le strutture sanitarie.
E’ previsto, infatti, che le strutture sanitarie consegnino la documentazione clinica disponibile entro 7 giorni dalla richiesta del paziente (tra l’altro, preferibilmente in formato elettronico) e che le eventuali integrazioni devono essere fornite in ogni caso entro il termine massimo di trenta giorni, sempre dalla suddetta richiesta.
In genere, le strutture rendono disponibile il modulo per la richiesta on line della cartella clinica sul proprio sito internet.
Le strutture, inoltre, rendono disponibili sui propri siti internet aziendali le attività svolte per ridurre i rischi, dei risarcimenti pagati e le modalità di assicurazione.
Responsabilità della struttura per danni da malasanità
Il paziente ricoverato in ospedale stipula con la struttura un vero e proprio contratto.
Questo comporta per il paziente (danneggiato) un duplice vantaggio:
- non dover provare la colpa della struttura (che si presume); sarà l’Ente che dovrà dimostrare di aver operato correttamente;
- aver tempo fino a 10 anni per chiedere il risarcimento danni.
Nono solo, la responsabilità della struttura è più ampia, poiché comprende anche le azioni dei soggetti diversi dai medici, e va ben ben oltre quanto strettamente collegato al rapporto terapeutico con i sanitari, giungendo a comprendere disfunzioni direttamente riferibili alla stessa organizzazione aziendale.
Dal canto suo, la responsabilità del medico è un po’ “alleggerita”, infatti, se anche lui può essere chiamato a rispondere per i danni, tuttavia:
- la sua la colpa va dimostrata;
- il tempo per richiedere il pagamento dei danni è di cinque anni.
A completare la tutela dei pazienti danneggiati sono stati previsti, inoltre, per legge:
- l’obbligo per strutture e professionisti di avere una copertura assicurativa;
- la possibilità di inoltrare la richiesta danni direttamente alla assicurazione;
- l’istituzione di un fondo di garanzia.
Danni da malasanità: tutela assicurativa
In materia di assicurazione, la Legge Gelli obbliga tutte le strutture a dotarsi di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per i danni cagionati dal personale che a qualunque titolo presta all’interno la propria attività.
Prevede poi l’obbligo di assicurazione per tutti i medici esercenti la libera professione.
In alternativa è prevista la possibilità di costituire un fondo destinato all’auto ritenzione dei rischi, le cui modalità non sono però ad oggi ancora state fissate.
E’ agevole comprendere che la scelta della soluzione assicurativa appare senz’altro in linea a garantire la disponibilità di elevati massimali in caso di danni gravi.
Non solo, la nuova normativa ha inoltre previsto la possibilità di rivolgersi direttamente alla Compagnia assicurativa per chiedere il risarcimento, un po’ come avviene in ambito automobilistico per intenderci. Sul punto, però, occorre far presente che non sono stati ancora emanati i decreti attuativi e che al momento la disposizione non è ancora entrata effettivamente in vigore.
In più, nel caso in cui la Compagnia assicurativa fallisca ad esempio, o se il danno dovesse essere di importo maggiore ai massimali, è stato istituito un fondo di garanzia a tutela di quei pazienti che non possono essere rimborsati
Tentativo obbligatorio di conciliazione
Altra importante disposizione è quella che prevedere uno specifico iter per le richieste di risarcimento che prevede l’obbligo di tentare una conciliazione stragiudiziale prima di attivare la causa, attraverso una consulenza tecnica preventiva, ovvero di ricorrere al procedimento di mediazione davanti ad un apposti organismo.
Si tratta di strumenti che accelerano i tempi di risarcimento nei confronti dei pazienti per gli eventuali danni da malasanità subiti e possono servire a mettere le parti d’accordo.
Danni da malasanità: cosa fare?
L’errore che viene fatto spesso dai pazienti danneggiati è quello di farsi prendere dall’impulso e seguire i propri desideri di “vendetta”.
Prima di farsi prendere da decisioni frettolose o da timori ingiustificati, contro un presunto errore medico è buona cosa, procedere con cautela e non commetterequesti errori.
I suggerimenti più comuni sono quelli di raccogliere più informazioni possibile, consultare eventualmente un altro specialista, e rivolgersi ad un avvocato solo dopo che il sospetto ha trovato pieno riscontro nella documentazione medica di riferimento.
Agire in base alla rabbia o allo sconforto non è mai un buon motivo, anzi il rischio è quello di perdere molto di più in termini di tempo e denaro.
Come accennato, la causa in tribunale rimane sempre l’estrema ratio, esistendo altre vie, anche bonarie, per essere ripagati per i danni subiti.
Rivolgiti, in ogni caso, ad un profesisonista esperto, per avere una valutazione quanto più obiettiva possibile dei danni subiti.
Danni da malasanità: 5 passaggi chiave
Riassumendo, ecco i passaggi chiave in caso di danni da malasanità:
- ricostruisci tutta la tua cronistoria, senza omettere dettagli, anche sulla base delle evidenze cliniche in tuo possesso;
- recupera tutta la documentazione medica riferita al caso, e soprattutto la cartella clinica;
- rivolgiti ad un avvocato specializzato mostrandogli, con il tuo consenso al trattamento dei dati personali, tutta la documentazione di riferimento;
- sottoponiti ad una visita medico-legale con esperti medici legali e di specialisti terzi e imparziali che possono confermare dal punto di vista tecnico-scientifico la colpa medica;
- richiedi un esame approfondito e veritiero.
Probabilmente giunti a quest’ultimo passaggio, qualora non sussistano elementi di responsabilità medica, ti verrà sconsigliato di procedere.
Viceversa se sussistono elementi di responsabilità nella condotta medica, si può dare avvio alla fase successiva per formalizzare le richieste nei confronti dei soggetti che saranno ritenuti responsabili.
Ricordati di agire subito e di non far passare troppo tempo correndo il rischio di non poter più ottenere il pagamento per i danni e le sofferenze subite.
Per ulteriori approfondimenti ti suggerisco di consultare altri articoli presenti in questo sito, tra cui:
- Malasanità, a chi rivolgersi?
- Risarcimento malasanità: tempi?
- Malasanità: quali sono i casi più frequenti?
Ti segnalo infine anche la mia guida gratuita in cui ho racchiuso le principali informazioni da conoscere prima di iniziare l’eventuale iter per il risarcimento danni da malasanità.
Se, invece, ritieni di aver bisogno di aiuto ora per quantificare i danni subiti, attraverso questa pagina puoi ricevere ulteriori informazioni o richiedere un primo colloquio di orientamento, senza alcun impegno.

Avv. Angelo Forestieri
Avvocato con focus sulla Responsabilità civile e il Risarcimento danni alla persona e autore di varie pubblicazioni nei principali portali giuridici sui temi della responsabilità medica e della struttura sanitaria.
Puoi contattare l'Avvocato attraverso il modulo della pagina "contatti" all'interno del Sito.