Danni medici: come essere risarciti?

Nonostante l’elevato livello di qualità del nostro sistema sanitario e della professionalità dei medici e di tutti i soggetti che ne fanno parte, capita che, a volte posso verificarsi episodi di negligenza medica che portano a valutare la possibilità di richiedere un risarcimento per danni medici.

Le cause di questi errori possono essere diverse e sono per lo più legate a fattori come la stanchezza, turni di lavoro carenza di attrezzature mediche e/o di personale negli ospedali, in alcuni anche scarsa preparazione e aggiornamento professionale.

Subire un danno a causa di un errore medico è una esperienza estremamente difficile da gestire, sia da l punto di vista emotivo per chi si trova a subire i le conseguenze dei danni medici sia, per chi intenta un’azione volta ad ottenere il risarcimento.

Sta di fatto che, una volta stabilizzata la propria condizione di salute e stabilizzati i postumi subiti a causa dell’errore, la concentrazione è inevitabilmente rivolta ad una sola domanda:

Cosa fare per ottenere il risarcimento del danno?

Vediamo, quindi, in questo breve articolo, quando, a chi, e come fare una richiesta di risarcimento per danni medici.

Quali sono i danni medici risarcibili

I danni medici risarcibili in caso di condotta negligente/imprudente/imperita del medico sono di due tipi: patrimoniale e non patrimoniale.

Rientrano nella voce di danno patrimoniale, e sono senz’altro risarcibili, tutte le spese sostenute fino ad oggi a causa dell’errore medico, per terapie, farmaci, esami, fisioterapie, interventi, etc.

Sono altresì risarcibili come danno patrimoniale i mancati guadagni, la perdita di introiti futuri o di occasioni di profitto mancate, che si sarebbero prodotti in assenza delle lesioni subite (perché, ad esempio, è diminuita la tua capacità lavorativa).

Il danno patrimoniale può essere richiesto anche dai parenti della vittima, ad esempio dai genitori, dal coniuge o dai figli per le spese necessarie per l’assistenza del parente malato o dalla diminuzione del reddito familiare conseguente al suo decesso.

Per quanto riguarda il riconoscimento dei danni di natura non patrimoniale, in caso di lesione del diritto alla salute, la voce del danno non patrimoniale comprende il risarcimento del danno biologico e del danno morale.

Il primo rappresenta una qualsiasi menomazione dell’integrità psico-fisica del soggetto; così inteso, il danno biologico riguarda tutte le possibili sofferenze ricollegate alla lesione della salute.

Il danno morale, invece, si configura come una forma di dolore e di patimento soggettiva della persona; è in sostanza un turbamento dell’animo, una sofferenza intima che prescinde da eventuali degenerazioni patologiche (“pecunia doloris“).

Il danno morale è ammissibile anche per i prossimi congiunti, non solo parenti della vittima, ma anche, secondo la giurisprudenza più recente per il convivente more uxorio.

Per la loro quantificazione è necessario fare riferimento alle tabelle di legge del danno biologico da “micropermanenti”, quando le lesioni subite alla salute, riguardano un’invalidità permanente compresa tra 1 e 9 punti percentuali.

Le tabelle a cui fare riferimento, invece, per la liquidazione del danno alla salute in caso di “macropermanenti”, cioè per le lesioni di grave entità con invalidità superiore al 9%, sono quelle del Tribunale di Milano.

Oltre al danno biologico, in tema di violazione del consenso informato, un altro diritto la cui lesione è autonomamente risarcibile è quello all’autodeterminazione, che sussiste quando il paziente non viene adeguatamente informato.

Ricapitolando i danni medici risarcibili sono:

  • Danno biologico: conseguente alla violazione del diritto alla salute
  • Danno estetico: il peggioramento dell’aspetto esteriore della persona
  • Danno psichico: la lesione della salute psichica (deve risultare da specifica certificazione medica)
  • Danno morale: il patema d’animo temporaneo e le sofferenze permanenti subite
  • Violazione del diritto all’autodeterminazione: si tratta di un danno autonomo rispetto a quello biologico. Consiste nella violazione del diritto, costituzionalmente garantito, a scegliere a quale trattamento sottoporsi

E’ comunque sempre necessario provare che i danni riportati di cui vuoi chiedere il risarcimento sono la diretta conseguenza del comportamento negligente del sanitario che ti ha operato.

Il risarcimento dei danni medici

Chiariti quali sono i danni risarcibili come è possibile dimostrare di essere vittima di malasanità e nei confronti di chi è possibile richiedere il risarcimento per i danni medici subiti?

In realtà, credere che, in caso di danni medici, il risarcimento scatti in automatico, non è cosa buona, dal momento che non è sufficiente il peggioramento di salute per sostenere che la struttura debba ripagare il paziente.

Allo stesso modo non basta lamentare un mero peggioramento delle proprie condizioni di salute.

Ciò vuol dire che non ci sono automatismi, che ogni caso ha la sua storia e quelle che sono presunzioni di partenza devono essere in un certo senso confermate attraverso un attento e scrupoloso vaglio medico-legale dei presupposti di legge.

La legge di riferimento in caso di danni medici è la la legge n. 24/2017 (cd. Legge Gelli-Bianco).

L’errore medico che fa nascere il conseguente diritto al risarcimento in caso di danni è quello che si verifica quando il sanitario è in colpa.

Diciamo che  che la condotta del sanitario, che concreta un errore medico, è caratterizzata da colpa, quando si è verifica per negligenza, imprudenza o imperizia.

Verificare che il medico è in colpa, altro non vuol dire che verificare la violazione di regole cautelari che, se rispettate, avrebbero evitato il danno che poi si è verificato e di cui ora vuoi chiedere il risarcimento.

Si tratta, allora, di verificare se il medico non ha fatto nel caso specifico e ciò che le “leggi” dell’arte medica gli imponevano di fare nella situazione concreta.

Gli ulteriori due presupposti che contempla la legge per poter richiedere il risarcimento sono la presenza reale di un danno (il peggioramento della condizione di salute del paziente) e soprattutto la conferma di un nesso causale.

Il nesso causale è un probabile collegamento tra condotta medica e danno. Si configura quando vi sia un collegamento più probabile che non tra la condotta medica ed il danno subito dal paziente.

A chi chiedere il risarcimento

La responsabilità è ripartita su entrambi, ma con delle differenze: in caso di danni medici la legge, infatti, specifica chiaramente che a risponderne sono sia l’ospedale sia il medico che è intervenuto sul paziente.

Si parla, infatti, di responsabilità solidale del medico e della struttura.

Ciò vuol dire che la richiesta può essere effettuata sia nei confronti delle strutture sanitarie (aziende sanitarie appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale, Cliniche e case di cura private), sia nei riguardi del personale sanitario appartenente a strutture sanitarie o medici liberi professionisti (che operano nel proprio studio privato).

In caso di danni medici causati da personale interno alla struttura, è consigliabile rivolgere la richiesta solo alla struttura sanitaria, la quale è, sempre, anche responsabile per i danni causati dal proprio personale medico.

In caso di negligenza del medico operante in regime libero professionale, la richiesta di risarcimento dovrà essere effettuata necessariamente contro il medico stesso.

Danni medici e prescrizione

Il diritto di richiedere un risarcimento per danni medici si estingue se non lo si esercita per un periodo determinato dalla legge secondo i seguenti casi:

  • entro dieci anni, nei confronti della struttura e se vi è un contratto con il medico
  • entro 5 anni, nei confronti del singolo sanitario.

E’ importante precisare che la prescrizione decorre, ai sensi dell’art. 2935 c.c., “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” e quindi dal momento in cui l’evento dannoso viene ad esistenza o si appalesa come tale.

Nell’ambito della responsabilità medica, in particolare, il computo del termine di prescrizione deve, di norma, cominciare dal giorno in cui si sia verificata la lesione (intervento chirurgico sbagliato, dimissione dall’ospedale con diagnosi errata ecc…).

Non è così se non ci si accorge immediatamente del danno subito: in tal caso il tempo della prescrizione decorre dal giorno in cui i sintomi si rendono evidenti e collegabili a quella specifica prestazione medica.

Risarcimento danni medici: la mediazione

Se come abbiamo visto, molte delle cause di responsabilità sanitaria dipendono dalla valutazione delle condotte mediche, la legge ha stabilito che, prima di procedere con il giudizio, bisogna soddisfare una condizione di procedibilità, tentando di risolvere la vertenza per le via bonaria.

In questo articolo “Errore medico: risarcimento senza causa” puoi trovare i percorsi alternativi alla causa in tribunale.

Si può soddisfare la condizione di procedibilità anche promuovendo un procedimento di mediazione, che talvolta può servire a mettere le parti d’accordo.

La mediazione civile è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere le parti coinvolte nella ricerca di un accordo per la composizione della controversia tra di loro insorta.

Lo scopo della mediazione in caso di danni medici è quello di distogliere il piano della controversia dagli aspetti più tecnici, prediligendo il confronto reciproco tra i soggetti coinvolti e dei loro interessi. Nel procedimento sono coinvolti tutti i soggetti,, non soltanto il medico e il paziente, ma anche la struttura sanitaria, le compagnie assicurative e, nei casi più gravi e dolorosi quali l’evento morte del paziente, anche i familiari.

Il raggiungimento di un accordo, che si associa al versamento di una somma per i danni medici subiti dalla vittima, mette, in buona sostanza, una pietra tombale sulla controversia, la quale successivamente non potrà essere proseguita.

Avvocati per danni medici

Ogni richiesta di risarcimento ha caratteri peculiari.

Se si vuole essere sicuri sul percorso migliore da intraprendere, è certamente consigliabile consultare un avvocato specializzato in malasanità, o uno studio legale che si occupi di risarcimento del danno e che abbia al proprio interno avvocati con specifica esperienza nel settore della malasanità.

Il risarcimento può essere ottenuto in presenza dei presupposti e nei tempi sopra descritti, richiede un’attenta analisi del caso, che è fondamentale.

A tale scopo lo Studio Legale Forestieri, si avvale di consulenti medici legali e medici specialisti di altissima competenza appartenenti alla branca della medicina riguardante il caso da analizzare.

In questa pagina puoi richiedere ulteriori informazioni.

 

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