Dentista: impianto sbagliato, ecco chi paga e le ipotesi di responsabilità.
In tema di responsabilità sanitaria e di responsabilità professionale medica, anche i dentisti non sfuggono alle richieste di risarcimento danni per la negligente esecuzione della prestazione odontoiatrica.
Se abbiamo letto questo articolo: “Risarcimento danni, dentista: quando è possibile?“sappiamo che del danno riportato da paziente a seguito di cure odontoiatriche risponde il sanitario se il danno è causalmente riconducibile all’operato dello stesso, e se la sua condotta sia stata colposa.
In questo articolo, tuttavia, vogliamo parlare più nello specifico dell’impiego degli impianti dentari che, grazie all’evoluzione tecnica degli ultimi anni, rappresentano oggi una prestazione odontoiatrica molto frequente, non di rado, oggetto di contestazione da parte dei pazienti e che genera non poche diatribe in ambito di responsabilità professionale del dentista.
Vero è che, l’affidabilità degli impianti è cresciuta nel tempo e i recenti sistemi sono considerati ormai dalla ricerca scientifica una valida alternativa alla protesi tradizionale e sono spesso suggeriti come la miglior soluzione terapeutica. Oggi, infatti, possiamo tranquillamente affermare che gli impianti endossei (a cilindro), rappresentano l’applicazione più frequente, e mostrano senz’altro una percentuale di successo elevata.
Ma cosa succede in caso di fallimento implantare?
In ambito di responsabilità professionale del dentista, quali sono i motivi per contestare l’insuccesso dell’impianto?
In altre parole, quando si ha diritto a richiedere il risarcimento dei danni al dentista per un impianto dentale sbagliato?
Impianto dentale sbagliato: i protocolli operativi del dentista
I fallimenti implantari rappresentano una percentuale del 5-10% dei casi eseguiti e compaiono nella quasi totalità entro un anno dall’esecuzione dell’applicazione delle protesi.
Al pari degli altri operatori sanitari, il dentista deve svolgere la propria prestazione lavorativa nel rispetto delle legis artis, agendo con perizia, scienza e coscienza.
In particolare, la base per raggiungere una elevato grado di diligenza nell’esecuzione degli impianti dentari consiste nel rispetto dei protocolli operativi, standardizzati e sperimentati, riconosciuti dalla comunità scientifica odontoiatrica.
Il rispetto delle regole da parte del dentista deve riguardare ogni singola fase:
- Selezione del paziente
- Progettazione del caso
- Fase chirurgica
- Protesizzazione
- Mantenimento
Il modo migliore per prevenire il fallimento di un impianto dentale è pianificare correttamente il trattamento e procedere ad un’attenta valutazione-rischi-benefici.
Purtroppo, si assistite molto spesso a comportamenti negligenti dove non viene eseguito un adeguato approfondimento diagnostico strumentale in termini di miglior valutazione della situazione su cui si interviene chirurgicamente e di corretta programmazione terapeutica.
Quando ci troviamo di fronte ad un impianto dentale sbagliato, è perché manca a volte uno studio del caso attraverso adeguata programmazione e gestione chirurgico-protesica.
In questi casi non possono essere ignorati i profili di responsabilità in capo al dentista.
Il paziente, è quindi, tenuto a sollevare l’inadempimento del sanitario contestando tutti i profili di colpa professionale per aver contravvenuto alle raccomandazioni clicniche odontoiatriche che imponevano determinati standard di diligenza nel caso specifico.
Per accertare eventuali profili di colpa del dentista, sappi sin d’ora che puoi rivolgerti ad un team di professionisti esperti nella materia della responsabilità odontoiatrica, in grado di aiutarti, attraverso una consulenza ed assistenza legale specialistica, a conseguire un risarcimento per i danni conseguenti all’impianto dentale sbagliato.
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Vediamo, quindi, nel prosieguo di questo articolo, ogni singola fase del protocollo operativo precedentemente citato, per comprendere i profili di responsabilità del dentista in caso di impianto dentale sbagliato.
La fase di “selezione del paziente”
In realtà, la selezione del paziente per l’implantologia deve essere eseguita dopo aver vagliato altre procedure protesiche convenzionali. Non solo, le condizioni di salute generale del paziente devono essere indagate attraverso una puntuale anamnesi ed un approfondito esame medico.
Molte malattie croniche (diabete, artrite, malattie vascolari cardiache etc..), ad esempio, non rappresentano una controindicazione assoluta alla chirurgia implantare, tuttavia, un adeguato esame medico non può esimersi dal confermare nel caso specifico se il paziente risponda o meno ai requisisti generali per la sottopozione all’intervento implantare.
Ci sono poi controindicazioni assolute, che sono le stesse indicate per interventi di chirurgia generale come, ad esempio, patologie ematiche sistemiche, disturbi psichiatrici, gravi patologie sistemiche o gli stati di deperimento etc.. che devono essere tenute in debita considerazione prima di procedere all’installazione di un impianto.
Non solo, devono poi essere valutate dal medico anche le caratteristiche morfologiche dell’osso in relazione alla sua “quantità” (altezza, limiti anatomici, nervo mandibolare, seni mascellari, cavità piriforme) e “qualità” (come la presenza o meno di area ossea compatta ed omogenea).
Pertanto,
la condizione del paziente impone valutazioni preoperatorie preliminari che non possono essere trascurate dall’odontoiatra.
In caso di controindicazioni all’intervento il dentista non dovrebbe procedere all’intervento medesimo.
Secondo la Suprema Corte “Sussiste responsabilità professionale del dentista che, nell’installare una protesi, non verifichi la reale situazione dei denti sui quali interviene, anche in relazione alle cure pregresse, né rileva che tali cure siano state effettuate da altro medico se dall’omessa valutazione della congruità delle devitalizzazioni dei denti interessati consegua la necessità di rimozione della protesi medesima” Cassazione civile sez. III, 22/06/2015, n.12871.
La progettazione dell’impianto
Dal punto di vista della progettazione bisogna poi tener presente che gli impianti, andando in profondità, richiedono un’adeguata quantità di osso.
L’applicazione di impianti in situazioni precarie dove l’osso, ad esempio, non è spesso, può portare, a maggiori percentuali di insuccesso per il dentista.
Fondamentale, quindi, prima di eseguire l’intervento è che il dentista esegua un’adeguata progettazione implanto-protesica, sia per ciò che attiene al tipo e numero di impianti da installare sia per ciò che riguarda il loro posizionamento.
In presenza di insufficiente volume osseo, ad esempio, l’esecuzione di implantologia necessita di interventi complessi che devono essere attentamente vagliati dal sanitario.
Soprattutto in questi casi, è necessario che il dentista fornisca al paziente un consenso informato particolarmente preciso e dettagliato, non solo per dovere professionale, ma anche per dargli delle realistiche previsioni di risultato e prospettargli i reali benefici dell’intervento.
Sul punto va subito chiarito che
il consenso informato, come stabilito a più riprese dalla Suprema Corte di Cassazione, deve riguardare le singole fasi dell’intervento e, in particolare, le inevitabili difficoltà, gli effetti conseguibili e gli eventuali rischi prevedibili in modo da porre il paziente nelle condizioni di decidere sull’opportunità di procedere o no, attraverso la valutazione dei vantaggi e dei rischi.
Per un ulterioriore approfondimento in materia di consenso informato in ambito odontoiatrico, ti rimando alla lettura di questo articolo: “Consenso informato dentista: l’importanza di una corretta informazione“.
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La fase chirurgica
La fase chirurgica prevede più momenti distanziati nel tempo secondo protocolli stabiliti a cui il dentista deve necessariamente attenersi nell’esecuzione dell’intervento.
Il dentista deve prestare la massima diligenza nell’esecuzione delle manovre di infissione implantare, intervenendo immediatamente in caso di criticità e di eventuali traumi riscontrati in corso di intervento.
Tra i momenti più importanti e delicati dopo l’installazione dell’impianto, il periodo di attesa del tempo necessario alla osteointegrazione, che varia a seconda a della posizione in cui viene fissato l’impianto (da 3-4 mesi nella mandibola, 6 mesi nel mascellare, 8-12 mesi in caso di utilizzazione di tecniche osteoriproduttive), consente di valutare la situazione e di rimuovere eventuali impianti non osteointegrati prima che producano malattie per il paziente.
Anche qui il dentista deve intervenire in tempo, approntando immediatamente le necessarie cure e procedere ad una pronta e corretta gestione dell’eventuale complicanza per migliorare la progonosi.
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Danni da implantologia: esempio concreto
In tema di danni da implantologia, per comprendere in concreto il contenuto della diligenza che ci si aspetta dal professionista e che legittima la richiesta risarcitoria del paziente, facciamo un esempio in caso di danni conseguenti all’innesto di un impianto in presenza di osso insufficiente.
Non di rado, l’implantologia dentale è messa sotto accusa dal paziente che lamenta forti dolori e disturbi nella masticazione, oltre all’insorgere di sintomatologia sinusale acuta. In questi casi, dopo aver eseguito ulteriori esami diagnostici può emergere, infatti, che l’implantologia eseguita, sia migrata nel seno mascellare a causa dell’imperita esecuzione dell’intervento dell’odontoiatra il quale non si è accorto che l’osso non presentava uno spessore sufficiente per l’inserimento dell’impianto.
Invero, secondo la migliore scienza medico legale, sappiamo che l’altezza minima dell’osso del mascellare, richiesta affiche possa procedersi all’impianto del perno osseo in sicurezza è di 5 mm.
L’odontoiatra, quindi, deve appurare la presenza di tale altezza e ove ciò non risultasse, perché lo spessore necessario dell’osso è inferiore al minimo richiesto, il sanitario diligente dovrebbe astenersi dall’impiantare il perno, provvedendo ad eseguire preliminarmente, tramite tecniche mini-invasive, un rialzo/ispessimento del tratto interessato tramite materiale di rigenerazione ossea. Solo a quel punto può procedere in sicurezza con la tecnica dell’implantologia del perno osseo.
Impiantare, invece, direttamente il perno sull’osso privo del sufficiente spessore determinerebbe lo sfondamento del pavimento mascellare, con dispersione del dispositivo impiantato e, quindi, con conseguente responsabilità professionale dell’odontoiatra nei confronti del paziente.
In tal caso, pertanto, l’odontoiatra può essere condannato al risarcimento dei danni subiti dal paziente per errata esecuzione dell’impianto dentale.
Impianto dentale non riuscito: quali sono i criteri per stabilirlo?
Benché il processo di cura e trattamento protestico sia certamente gravato da variabili biologiche che rendono impossibile prevederne in modo certo l’esito, è pur vero che il sanitario che non si attiene alle regole di condotta secondo le fasi sopra analizzate, provocando un danno la paziente, ne risponde civilmente.
Per stabilire il successo di una chirurgia implantare, secondo la più accreditata letteratura medico-legale, sono ritenuti accettabili i seguenti criteri di giudizio:
- L’impianto singolo risulta immobile alle prove cliniche
- Le radiografie retro alveolari non evidenziano zone radiotrasparenti
- L’impianto non mostra segni o sintomi persistenti o irreversibili (dolore, infezione, lesioni neurologiche)
- La perdita ossea è inferiore a 0,2 mm all’anno dopo il primo anno; in relazione al trauma chirurgico il riassorbimento osseo nel primo anno può essere di 1-2 mm.
In tutti gli altri casi le probabilità che l’intervento non sia andato per il verso giusto aumentano così come la possibilità che le cause dell’insuccesso siano riconducibili alla negligenza del dentista.
In tema di impianto dentale non riuscito e responsabilità medica la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che: “in caso di negligenza nell’esecuzione di lavori di implantologia, è onere del medico dentista provare che le cure – per quanto inutili sul piano del recupero della funzionalità dell’apparato dentario coinvolto, e comunque denotanti una sua complessiva negligenza sotto il profilo dell’ars medica – non abbiano avuto alcun impatto sulla salute della persona rispetto alle condizioni pregresse di salute che egli stesso aveva potuto sin dall’inizio constatare e apprezzare, anche tenuto conto del principio di vicinanza della prova”, Cassazione civile sez. III, 26/02/2020, n.5128.
Fallimento implantare: quali sono le conseguenze risarcibili?
Le consueguenze più frequenti invocate in ambito di responsabilità professionale del dentista in caso di impianto dentale fallito, riguardano:
- Insuccesso implantare
- Sinusite mascellare
- Lesione neurologica
- Perdita di supporto osseo
Chiaramente, se le cause del fallimento implantare non sono riconducibili all’operato del dentista ma a fattori di rischio esterni, o correlati al paziente (come reazioni biologiche collegate alle condizioni del paziente stesso), non è possibile procedere con la richiesta di risarcimento.
Impianto dentale non riuscito: chi paga?
A ben vedere, nei casi di impianto dentale non riuscito a pagarla più cara è sicuramente il paziente se si considerano gli ingenti esborsi economici già sostenuti e le nuove cure riparative a cui dovrà ulteriormente sottoporsi una volta appurato il fallimento dell’impianto.
Errori del dentista, infatti, dovuti ad esempio ad interventi non corretti di implantologia, costringono il paziente ad affrontare un iter lungo, scandito da ulteriori trattamenti che comportano inevitabile aggravio di perdite di tempo e denaro.
Senza tralasciare poi l’aspetto del danno estetico, nei casi in cui l’errato intervento di implantologia dentale determina delle alterazioni o delle deturpazioni dell’aspetto esteriore della persona, si può assistere ad un vero e proprio calvario per il paziente che ne è vittima.
Ad ogni buon conto, la negligenza del medico non può ricadere interamente sul paziente.
Al rigurdo, va evidenziato che la Legge, in caso di cure odontoiatriche mal eseguite, prevede che il paziente possa agire sia nei confronti della struttura, sia nei confronti del personale sanitario che ha eseguito gli interventi, per il ristoro dei pregiudizi subiti, siano essi di natura economica o non.
In particolare,
Secondo la disciplina della responsabilità medica, (art. 7, Legge n. 24/2017, cosiddetta “Legge Gelli-Bianco”), oggi è la struttura sanitaria il soggetto che in prima battura risponde dell’operato dei propri dipendenti e collaboratori.
Il paziente, quindi, può rivalersi direttamente sulla clicnica odontoiatrica per ottenere il risarcimento dei danni derivati da interventi di implantologia dentale non eseguiti in modo corretto.
Se ritieni di aver subìto un danno causato da un impianto dentale non riuscito, molto probabilmente avrai anche diritto a ricevere un adeguato risarcimento.
A tale riguardo, se hai bisogno di una consulenza, per sapere se è possibile e se ci sono presupposti per richiedere il pagamento dei danni subiti nei confornti del soggetto responsabile, clinica o studio dentistico, puoi rivolgerti ad uno staff qualificato, ed altamente specializzato, attraverso il seguente pulsante.

Avv. Angelo Forestieri
Avvocato con focus sulla Responsabilità civile e il Risarcimento danni alla persona e autore di varie pubblicazioni nei principali portali giuridici sui temi della responsabilità medica e della struttura sanitaria.
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