Denuncia malasanità: cos’è e quando farla
Molto probabilmente ti trovi a dover risolvere un problema di salute a causa di un servizio sanitario che non si è svolto come avresti immaginato, anzi dal momento che stai pensando ad una denuncia per malasanità, sono quasi certo che il danno che hai subito è rilevante e ti sta molto a cuore.
Senza volerci addentrare nei meandri delle problematiche legate alla malasanità italiana, è pur vero che spesso si sente parlare di storie piuttosto importanti legate a casi in cui la salute delle persone è stata seriamente compromessa, a causa di gravi errori.
Purtroppo, il tema della qualità delle cure e delle procedure che garantiscano un servizio sanitario “migliore” è oggetto di grandi discussioni e dibattiti nella società odierna.
Sta di fatto che, per chi si trova di fronte ad un caso di malasanità, cresce la rabbia per i danni subiti e tutto quello che si vuole è ottenere giustizia.
Quello che le persone si chiedono è: “posso denunciare l’ospedale? O la struttura o il medico?” Come fare una denuncia per un caso di malasanità?”
Vediamo, quindi, in questo articolo cosa puoi fare di fronte ad un presunto caso di malasanità e come muoverti se pensi di dover denunciare un caso.
Denuncia malasanità: cosa si intende?
Intanto, è mia premura spiegarti che cosa si intende tecnicamente con il termine Denuncia, poiché chiarito questo aspetto, riuscirai a comprendere se ti conviene veramente “denunciare” o se, per tutelare i tuoi interessi, sia comunque sufficiente percorre un’altra strada.
Infatti, con il termine denuncia, giuridicamente, si intende l’atto con il quale viene portato a conoscenza delle Autorità (Pubblico Ministero, Polizia, Carabinieri) un fatto di un reato perseguibile d’ufficio. Nei casi di malasanità generalmente è il caso di morte conseguente ad erroneo intervento medico-sanitario.
La denuncia, può essere fatta oralmente o per iscritto, da chiunque, e non richiede delle forme particolari; nel primo caso il pubblico ufficiale (il carabiniere ad esempio) redige un verbale di quello che è stato raccontato, nel secondo caso l’atto deve essere sottoscritto dal denunciante.
Per gli altri casi risulta necessaria la querela. Spesso i due termini si confondono poiché nel linguaggio comune si parla di denuncia anche quando si intende l’atto della querela.
La querela è l’atto con il quale la persona offesa, oltre a notiziare le Autorità circa l’accaduto, richiede di perseguire penalmente quei fatti per cui si è vittima, che altrimenti non sarebbero perseguibili d’ufficio.
Anche la querela può essere fatta oralmente, dopodiché si redige processo verbale. Il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica è di tre mesi che decorrono dal momento di insorgenza della malattia .
Sia ben chiaro comunque che, in entrambi i casi, si attiva un procedimento di tipo penale che ha una funzione ben precisa, ovverosia quella di punire l’autore del reato (omicidio, lesioni etc..).
Senz’altro, chi è vittima di un errore sanitario ha sempre il diritto di denunciare un medico o segnalare l’accaduto in tutte le sedi competenti attivando l’iter investigativo per accertare che la lesione sia stata causata dall’erronea condotta del medico.
Si tratta però di comprendere se, ed in quale misura, una denuncia, nel senso che abbiamo visto, possa poi tornare utile ai propri scopi.
Malasanità a chi rivolgersi
Mi spiego meglio: pur trattandosi di una tua prerogativa essenziale, concessa dalla legge, non si può di certo abusarne.
Il consiglio generale è quello di denunciare i casi solo quando vi sono gravi mancanze da parte del medico o della struttura sanitaria.
Nei casi in cui i fatti non fossero fondati, ci si espone al rischio di compromettere i rapporti con i sanitari e soprattutto se la finalità è semplicemente di vendetta, ci si può ritrovare con una contro denuncia per calunnia.
In questi casi è sempre meglio chiedere la consulenza preventiva di un avvocato.
Ciò è ancor più vero se consideriamo che le casistiche in cui vale davvero vale la pena avviare un procedimento penale non sono molte e sono rappresentate da quelle particolari situazioni di gravità dove (come il caso della morte di una persona) occorre fare delle indagini urgenti, acquisire dei documenti che potrebbero essere contraffatti o alterati (es. cartella clinica), o perché magai serve un autopsia o si deve provvedere ad un sequestro.
Denuncia per negligenza e procedimento civile
Al di fuori di questi casi, è sicuramente consigliabile, avviare un iter civilistico, un procedimento cioè con il quale si può far valere la responsabilità medica in sede civile, con una formale richiesta di un risarcimento danni.
Del resto la responsabilità civile è più ampia di quella penale nel senso che oltre al fatto-reato si pone più attenzione alla lesione dell’integrità fisica e psichica, sia come evento lesivo in sé (perdita di un arto ad esempio), sia come conseguenze risarcibili (sofferenze, stravolgimenti di vita etc..).
In sede civile, poi, è sempre più favorevole dimostrare il nesso causale, vale a dire il collegamento, tra la lesione personale subita e la condotta del medico.
Infatti, mentre nel processo penale è richiesta una dimostrazione rigorosa della responsabilità del soggetto incriminato, con un grado di certezza, quasi assoluta, potremmo dire, in sede civile, al contrario, è sufficiente che sia soddisfatto un criterio probabilistico.
Non vuol dire che basta che sia possibile che la condotta medica abbia provocato il danno finale, per ottenere il risarcimento dal responsabile; significa invece che anche se non è certo che quella condotta abbia provocato il danno finale, è ragionevolmente probabile, che possa comunque aver compromesso la salute del paziente (in termini assoluti 51%, cioè “più probabile che non”, sia in termini relativi, cioè come causa più probabile in termini percentuali rispetto ad altre con minori probabilità).
Ci sono, poi, altre due considerazioni che brevemente vorrei segnalare, a favore del procedimento civile.
In ambito di responsabilità medica non sempre la responsabilità è ascrivibile ad un preciso soggetto.
Ci sono, infatti, situazioni in cui non è possibile individuare un singolo soggetto, determinato, come responsabile dell’accaduto, dal momento che, molto spesso la responsabilità si fonda su un difetto o una carenza di organizzazione dell’ospedale o comunque della struttura ospedaliera, come ad esempio per quanto riguarda i casi legati alle infezioni contratte nei reparti di degenza durante il ricovero.
Quindi non è pensabile fare una denuncia penale, come abbiamo spiegato in precedenza, nei confronti di un soggetto che non sia persona fisica.
Secondariamente la denuncia penale, attiva necessariamente un procedimento penale, con tempistiche e modalità peculiari che potrebbero anche comportare dei ritardi, senza che sia possibile controllarne le singole fasi, come si farebbe, invece, con un procedimento civile in cui non è presente una pubblica accusa.
Chiarito quindi, i motivi per cui non è sempre opportuno partire in quarta con la denuncia penale, dobbiamo convenire che prima di intraprendere qualsiasi procedimento per malasanità, è sempre necessario esaminare e valutare preventivamente le circostanze specifiche del caso concreto.
A tal fine, se vuoi dimostrare la responsabilità medica e ottenere il risarcimento dei danni subiti, puoi pensare di richiedere qui l’intervento e il supporto di uno Studio Legale specializzato in casi di errore medico e malasanità.

Avv. Angelo Forestieri
Avvocato con focus sulla Responsabilità civile e il Risarcimento danni alla persona e autore di varie pubblicazioni nei principali portali giuridici sui temi della responsabilità medica e della struttura sanitaria.
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