Obbligo vaccinale: davvero nessun indennizzo per i danni dei vaccini?

Siamo forse nel momento più incerto della pandemia e in questi giorni sentiamo di tutto.

I contagi stanno crescendo e, nonostante le vaccinazioni, l’emergenza pandemica vede le sue porte ancora aperte.

Una cosa è certa, gli ultimi provvedimenti governativi e le discussioni che vengono fatte intorno all’obbligatorietà del vaccino hanno destato non poca confusione tra le persone e in molti, si sentono “traditi” anche dallo Stato.

Ma davvero lo Stato non è costretto a risarcire gli eventuali (e, fortunatamente ancora rari) casi di  danni causati dai vaccini contro il Covid-19?

Proviamo, quindi, in questo articolo ad analizzare la questione e cercare di fare un pò di chiarezza in un ambito in cui, comunque, sia la legge, sia la giurisprudenza, ci danno dei paletti e dei punti di riferimento per poter risolvere la questione.

Ma procediamo con ordine.

cosa firmo quando mi vaccinoCosa firmo quando mi vaccino?

Le principali discussioni, in rapporto alla tematica che stiamo trattando, nascono principalmente, dalla domanda forse più frequente, cosa si firma prima del vaccino?

In molti si chiedono infatti  “cosa firmo quando mi vaccino” ?

Tutto parte dal principio secondo cui nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

In linea con la previsione costituzionale, le buone pratiche vaccinali prevedono che prima del vaccino i pazienti siano informati sui benefici e sui rischi della vaccinazione e che, alla fine di questo colloquio, venga consegnato un modulo in cui si attesta, con la propria firma, che è stato eseguito questo passaggio. Questo modello informativo, in presenza di una vaccinazione raccomandata, assume la valenza di consenso informato, ovvero di scelta consapevole alla vaccinazione.

Pertanto, prima del vaccino, si firma il consenso informato.

In pratica, il medico spiega al cittadino quali possono essere le conseguenze positive e negative della vaccinazione e firmando il consenso informato (sarebbe più corretto dire prestando il proprio consenso a seguito di un’adeguata informativa) il cittadino dichiara di aver compreso quanto gli è stato spiegato.

Per approfondire i contenuti dell’obbligo informativo o per sapere come si esprime il consenso informato per i soggetti incapaci ti rimando alla lettura di questo articolo: Vaccino covid e consenso informato: cosa sapere? 

Non firmare il consenso informato prima di sottoporsi al vaccino, ha senso?

L’ulteriore domanda per molti, sorge quindi, spontanea, se non firmo il consenso informato al vaccino, cosa succede?

Se il paziente non firma il consenso informato prima della somministrazione del vaccino, la somministrazione stessa non può avvenire.

La legge sul punto è chiara, il consenso informato per il sanitario è un obbligo contrattuale, poiché è funzionale al corretto adempimento della prestazione professionale di cura e nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

Allora, “Posso non firmare il consenso informato vaccini?”.

Si sappia che, sulla base di quanto appena detto,  se non firmo il consenso informato vaccino covid, non posso ricevere lo stesso la somministrazione della dose.

non firmare il consenso informato L’obbligatorietà del vaccino viola la Costituzione?

La Costituzione non riconosce un’incondizionata e assoluta libertà di non curarsi o di non essere sottoposti a trattamenti sanitari obbligatori (anche in relazione a terapie preventive quali sono i vaccini) per la semplice ragione che, soprattutto nelle patologie ad alta diffusività, una cura sbagliata o la decisione individuale di non curarsi può danneggiare la salute di molti altri essere umani, soprattutto di quelli più deboli.

A ben vedere, il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. 32 della Costituzione, non è solo oggetto di un diritto individuale, inteso come diritto alla cura e diritto di non curarsi, ma anche un interesse della collettività.

Su tali premesse la Corte Costituzionale già con sentenza n. 307 del 22.06.1990, aveva precisato che “la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto a migliorare o a preservare lo Stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale”.

La stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 218 del 02.06.1994, ha poi stabilito che la tutela della salute implica anche il “dovere dell’individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell’eguale protezione del coesistente diritto degli altri”.

Venendo ai giorni nostri, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 268/2017 ha stabilito che gli obblighi di vaccinazioni obbligatorie possono essere considerati necessari in una società democratica.

Chiarito, quindi, che ben possono essere introdotti obblighi vaccinali per legge ti rimando a questo articolo per sapere a quali condizioni può essere obbligatorio un vaccino

Quanto ai vaccini anti-Covid 19, è utile ricordare in ogni caso che, l’obbligo vaccinale previsto dalla legge non sussiste in caso di  accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del  Ministero della  salute  in  materia  di  esenzione  dalla  vaccinazione   anti SARS-CoV-2;

Solo in tali casi, pertanto, la vaccinazione può  essere  omessa  o differita.

Con l’obbligo vaccinale si firma il consenso informato?

L’impossibilità di ricevere la somministrazione del vaccino, a parere di chi scrive, dovrebbe valere anche nei casi in cui il vaccino sia divenuto obbligatorio per effetto di una disposizione di legge.

In questi casi, a ben vedere, se ci riferiamo all’obbligatorietà dei Vaccini anti-Covid 19 non si tratta di una obbligatorietà assoluta.

Si fa presto a parlare di obbligo vaccinale, ma forse un reale obbligo alla vaccinazione anti Covid per la popolazione, non c’è, sia pure i metodi utilizzati siano sempre più coercitivi.

Dovremmo parlare, piuttosto, di provvedimenti condizionati perché se si vogliono fare alcune attività bisogna vaccinarsi (come salire sull’autobus ad esempio o entrare in una palestra),

In alcuni casi i provvedimenti sono sanzionatori, come ad esempio avviene per i vaccini degli over 50, dove è prevista una sanzione in caso di violazione dell’obbligo.

In questi casi, comunque, la somministrazione del vaccino non viene fatta coercitivamente, nel senso che nessuno prende fisicamente il soggetto per portarlo con la forza al centro vaccinale, e in linea generale e ipotetica, si potrebbe comunque, decidere di violare l’obbligo, assumendosi le responsabilità per tutto ciò che ne consegue sotto il profilo sanzionatorio e legale.

Sussistendo questa possibilità è chiaro che a fronte di una facoltà di scelta, sia pure estrema, l’informazione non viene meno e può rimanere anche in caso di obbligo vaccinale

In altre parole, io devo comunque essere informato sui rischi e i vantaggi; dovrò comunque essere messo in condizione di valutare, se scegliere di sottopormi al vaccino o  di espormi a una sanzione invece di fare una cosa che non voglio.

obbligo vaccinale Obbligo vaccinale: quali tutele per i soggetti danneggiati?

Probabilmente la paura di chi si chiede “se il vaccino è obbligatorio si deve firmare il consenso?” più che al consenso in se è legata al fatto di poter perdere le tutele previste in tema di vaccini in caso di danni.

Adesso che in Italia l’obbligo vaccinale over 50 è realtà, diventa ancor più di attualità il tema sugli effetti collaterali e cosa succede a chi subisce danni da vaccino.

Tematica che trova ripercussioni importanti nella preoccupazione di quanti ritengono che sottoponendosi al vaccino e firmando il consenso infirmato,  non si avrebbe diritto ad alcun risarcimento in caso di fatalità o eventi avversi dei vaccini somministrati.

Al riguardo va subito chiarito che il consenso informato, come abbiamo spiegato all’inizio di questo articolo, non riguarda le responsabilità, ma l’informazione che il medico vaccinatore è tenuto a dare in merito alla prestazione che deve eseguire: serve a spiegare a cosa serve la somministrazione e quali possono essere le conseguenze.

E questo non cambia nemmeno con l’obbligatorietà, come non cambia la responsabilità del sanitario e della struttura (dunque anche dello Stato) in termini civilistici.

Anche se il trattamento è obbligatorio, infatti, il medico è tenuto pur sempre a fornire tutte le informazioni del caso, pagandone le conseguenze in caso di omissione. Se invece ottempera all’informativa, e ciononostante si subisce un danno, la legge consente comunque di chiedere un indennizzo allo Stato (salvo che il medico non abbia adempiuto correttamente ai suoi doveri informativi, poiché in quest’ultimo caso ne risponde il medico).

Lo Stato, quindi,  obbliga a un trattamento e parallelamente obbliga il medico a darti tutte le informazioni relative a quel trattamento, prevedendo che, in caso di conseguenze avverse, provvederà a indennizzare i danni causati.

In presenza di una vaccinazione di massa a tutela della salute pubblica lo Stato interviene e si fa carico dei danni, indennizzando i cittadini.

Come spiego in questo articolo: Risarcimento danni da vaccino: quando e come richiederlo, infatti, nel nostro ordinamento, esiste già una previsione normativa che prevede degli indennizzi specifici per i danni avversi da vaccino qualora si dimostri la relazione causa- effetto ovvero somministrazione vaccino e danni.

Allo stesso modo, è sempre riconosciuta la possibilità di ottenere un risarcimento danni integrali, per quei danni ulteriori che venissero eventualmente accertati e dimostrati.

L’equivoco, forse nasce dal fatto che la legge sugli indennizzi non è stata aggiornata.

In particolare, La legge in questione (L. n. 210/92) prevede un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da “complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”. L’articolo 1, che tratta in particolare dei vaccini, circoscrive il diritto all’indennizzo ai soggetti che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa di “vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana”.

A prima vista, sembra che, effettivamente, i danni causati dai vaccini possono essere risarciti solo se il vaccino in questione è obbligatorio.

Tuttavia, a questo proposito, nel 2017 la Corte Costituzionale ha stabilito  che “la mancata previsione del diritto all’indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate” è contrario agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.

Secondo la Corte costituzionale, anche per le Vaccinazioni “raccomandate”, come quella Anti-Covid ad esempio (fortemente spinta dalle autorità), se deriva un danno alla salute, è giusto che la collettività – tramite lo Stato – indennizzi tale danno.

Pertanto, sulla base  giurisprudenza costituzionale, sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che chi subisce lesioni o infermità, che portino a menomazioni permanenti, a causa del vaccino contro Covid-19 abbia diritto all’indennizzo.

Concludendo, se un soggetto ritenesse di aver subito un danno grave e dimostrabile potrebbe andare in causa con la legittima aspettativa si stabilisca l’illegittimità della normativa dove non prevede, esplicitamente, un diritto all’indennizzo per i danneggiati da vaccini anti Covid-19.

 

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Avv. Angelo Forestieri

Avvocato con focus sulla Responsabilità civile e il Risarcimento danni alla persona e autore di varie pubblicazioni nei principali portali giuridici sui temi della responsabilità medica e della struttura sanitaria.
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