La responsabilità professionale sanitaria in ambito odontoiatrico

Vero è che ormai sono sempre più frequenti le cause intentate contro ospedali, cliniche private o studi dentistici e, al di là dei giudizi futili o instaurati senza alcun fondamento, vi è una tendenza generalizzata verso un contenzioso in ambito responsabilità professionale sanitaria, anche per il settore odontoiatrico, in deciso aumento.

Il rischio, è che, anche chi svolge la propria professione con onestà e competenza, si trova suo malgrado coinvolto in contenziosi legali, spesso a causa di incomprensioni o di malafede dell’altra parte.

Nel settore odontoiatrico l’aumento del contenzioso ha portato in taluni casi, ad una perdita di fiducia dello studio odontoiatrico e all’incapacità di riconquistare la stima dei propri clienti.

In questi casi, per un profesisonista, far emergere il proprio valore è senza dubbio un aspetto positivo per non arrendersi e svendersi al mercato, tuttavia, è altrettanto vero che trovarsi invischiati, con avvocati e tribunali difficilmente giova all’immagine, alla serenità e allo sviluppo commerciale del proprio studio o della clinica.

Emerge sempre di più, quindi,  l’esigenza di dotarsi di strategie legali difensive che prevengano l’innescarsi del contenzioso e che siano di aiuto e di supporto a massimizzare i profitti e ridurre il iù possibile le perdite della propria attività.

Ma cosa si può fare se non si dispone di un consulente legale o di uno specialista interno esperto nel campo della responsabilità sanitaria, per prevenire o gestire in modo più efficiente l’insorgere di un contenzioso?

La responsabilità professionale sanitaria e le ricadute della riforma in ambito odontoiatrico

Innanzitutto è ormai assodato che la responsabilità professionale sanitaria riguarda tutti coloro che hanno a che fare con la salute delle persone e, quindi, anche i dentisti; in caso di infezioni, ascessi, lesioni di nervi o altre problematiche, infatti,  connesse con la negligente esecuzione di una prestazione odontoiatrica, è diritto del paziente danneggiato richiedere ed ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Del resto, le novità normative intervenute con la riforma Gelli (Legge 8 marzo 2017, n. 24), se ad un primo aspetto sembravano aver interessato poco il settore della odontoiatria –  professione esercitata in larga scala ancora in forma mono-professionale, in realtà, sia per le modalità con cui la professione odontoiatrica viene esercitata (spesso tramite modelli organizzativi di grande dimensione), sia per i diritti coinvolti nell’esecuzione delle attività (privacy, consensi informati etc..) – hanno avuto, in realtà delle ricadute notevoli sulla modulazione dell’esercizio della professione anche in ambito odontoiatrico.

Alla luce della novella legislativa, le solizioni portate avanti dalle cliniche hanno riguardato, non a caso,  una nuova gestione del rischio in un’ottica preventiva ma anche, insorta la vertenza, una gestione più efficiente delle trattative con i liquidatori delle compagnie e l’attivazione di procedimenti di conciliazione previsti dalla legge (come la Mediazione e ATP), per evitare cause lunghe e dispendiose in Tribunale.

Sul piano preventivo, sempre più di frequente ci si munisce di un modulistica personalizzata in grado di prevenire sul nascere i contenziosi legali: particolare attenzione è stata rivolta alle normative riservate alla privacy e ai consensi informati.

Inoltre, particolarmente utile per gli studi odontoiatrici è stata la formalizzazione di contratti di lavoro con collaboratori e consulenti, altra potenziale fonte di difficoltà che sarebbe assai saggio prevenire.

Il punto più importante, è stato la presa di coscienza sullo snodo su cui poggia complessivamente l’intervento normativo e cioè  quello della definizione del modello di una nuova responsabilità professionale sanitaria (c.d. contrattuale o da inadempimento ex art. 1218 c.c.).

Ciò comporta di riconosce la responsabilità della struttura/clinica disgiunta da quella dell’esercente che vi opera, anche se non dipendente e se scelto dal paziente.

Dal punto di vista della gestione e organizzazione dell’attività, si è rivelato strategico alle cliniche, per massimizzare la protezione aziendale al minor costo possibile, salvaguardando i propri profitti e la propria produttività, attuare una le soluzioni offerte dalla richiamata normativa (art. 8).

La norma, infatti, prevede la duplice possibilità di azionare, alternativamente, o lo strumento della consulenza tecnica preventiva (ex art. 696c.p.c.) o la mediazione (prevista dal D.Lgs. n. 28/2010), al fine di evitare il contenzioso attraverso strumenti più snelli, veloci ed efficaci per dirimere le controversie eventualmente insorte.

I vantaggi in termini di tempo e denaro sono indiscussi: molte delle controversie, che  non necessitano di particolare istruttoria o di grandi discussioni tra avvocati in punti di diritto, ma riguardano semmai la soluzione di incongruenze squisitamente tecniche, oppure disaccordi sull’ammontare della posta risarcitoria, invece di sfociare in lunghi contenziosi, possono essere ora risolte con un procedimento semplificato che favorisce la conciliazione in tempi rapidi e con grande risparmio di risorse e denaro.

Il nuovo modello di responsabilità professionale sanitaria

Al pari degli altri operatori sanitari, il dentista deve svolgere la propria prestazione lavorativa nel rispetto delle leges artis, agendo con la massima diligenza (quella del medico “bravo”) nell’espletamento dell’attività di cura. Il paziente che ritiene di aver subito un danno per una prestazione viziata da negligenza, a titolo, quindi, di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Nell’ambito civilistico, a seguito della riforma sopra richiamata, la struttura odontoiatrica  è contrattualmente responsabile se il medico è quantomeno in colpa.

Infatti, poiché la prestazione dovuta al paziente dalla clinica, coincide essenzialmente con quella effettuata dal medico che vi lavora al suo interno a qualsiasi titolo, la struttura, tramite il suo personale si obbliga alla medesima prestazione.

Conseguentemente, anche quando non vi è un rapporto contrattuale diretto tra il dentista ed il paziente, perchè  il contratto è invece stipulato con la struttura in cui il medico ha effettuato la sua prestazione e gli specialisti della clinica operano come dipendenti delle strutture medesime, la clinica è tenuta a rispondere del loro operato.

La medesima ipotesi di responsabilità contrattuale si ha quando il medico odontoiatra effettua la prestazione da libero professionista, presso il suo studio, o in regime di intramoenia o di convenzionamento con il servizio sanitario nazionale.

Ciò che più conta, ai nostri fini, è comprendere che oggi la clinica odontoiatrica risponde direttamente non solo per difetti di organizzazione della propria attività o gestione, ma anche per al condotta dei propri dipendenti (odontoiatra, ortodontista, igienista etc..).

Danni risarcibili in capo alla struttura

In ipotesi di accertata responsabilità profesisonale sanitaria, i danni, cui la clinica sarà tenuta a risarcire, possono essere ricondotti a diverse categorie.

Innanzitutto vi è il danno biologico da invalidità permanente, risarcibile se dal comportamento del dentista sono derivate lesioni irreversibili alla salute del paziente.

Vi è poi l’inabilità temporanea, da calcolare in giorni e, anche in questo caso, in punti percentuali e connessa al tempo necessario al paziente per guarire dalle lesioni.

Il paziente può poi essere risarcito per i danni morali eventualmente scaturiti dalle lesioni fisiche subite nonché per il danno patrimoniale derivante dagli esborsi che si sono resi necessari a seguito degli errori del dentista.

Si tenga presente, infine, che l’odontoiatra può essere chiamato a risarcire il paziente anche per non aver acquisito un valido consenso all’intervento al quale lo ha sottoposto.

Trasparenza, buone pratiche, rivalsa e assicurazione per la sicurezza delle cure

Le accennate novità normative non hanno interessato solo il profilo, sia pure fondamentale, della responsabilità civile, ma hanno riguardato anche altri aspetti che, insieme,  hanno definito un nuovo “modello” di responsabilità professionale sanitaria in campo odontoiatrico.

Tra le principali, ricordiamo anzitutto gli obblighi di trasparenza imposti in capo alle strutture in merito alle prestazioni sanitarie erogate nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In particolare è previsto che la struttura, entro 7 giorni dalla presentazione della richiesta, fornisca la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente e renda  disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio, verificati nell’ambito dell’esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management).

La legge disciplina, poi, l’esatta individuazione delle linee guida, vere e proprie regole di perizia,  cui si deve fare riferimento ai fini della esclusione della responsabilità del medico.

Infatti, il medico che si attiene alle linee guida beneficia della esclusione di responsabilità penale se dalla valutazione del caso concreto e sulla base delle evidenze cliniche emerge che nessuna scelta alternativa più appropriata era da preferire a quella suggerita dalla letteratura.

Tra le previsioni di maggiore rilevanza, vi è poi, l’istituto della rivalsa.

Nei casi di dolo o colpa grave, la struttura sanitaria chiamata a dover pagare i danni subiti dal paziente, è giustificata ad agire per “recuperare” nei confronti del professionista sanitario parte delle somme  versate, in ragione del principio secondo cui ciascun responsabile di un evento dannoso ha il diritto di rivalersi sugli altri corresponsabili, in maniera proporzionale alle rispettive responsabilità.

Infine si segnala il doppio obbligo di assicurazione, a carico della struttura sanitaria (che può optare per forme alternative di copertura del rischio, come l’assunzione diretta del rischio gestito in regime di risk managment) anche a copertura dei danni arrecati dai propri ausiliari, ed a carico dei sanitari operanti nella struttura pubblica e privata, verificandosi così una duplice copertura del medesimo rischio.

Nel contempo è stata riconosciuta azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa nei limiti del massimale assicurato.

Considerazioni finali

La Legge n. 24/2017 ha inciso in maniera significativa sul ruolo delle strutture sanitarie, ponendole ancor più “in prima linea” nei confronti dei pazienti.

Risulta di tutta evidenza come in tema di responsabilità professionale sanitaria, specie in ambito odontoiatrico, gli obblighi connessi alla sicurezza delle cure nell svolgimento della prestazione sanitaria, possono mettere in seria difficoltà il concreto svolgimento dell’attività medesima, se non correttamente affrontati.

Spesso sottovalutiamo questi aspetti perché quando parliamo di contenzioso per responsabilità professionale sanitaria poniamo la nostra attenzione sulle aree di maggior rischio e pensiamo alla chirurgia, ortopedia, ginecologia etc. dimenticando che le  statistiche in materia segnalano che  anche l’odontoiatria è tra le aree a maggiore vertenzialità.

In questo senso il nostro compito è quello di mettere in campo gli strumenti che già la stessa legge ci fornisce per consentire di ridurre il rischio d’impresa e “condividere” con il professionista gli effetti dell’eventuale inadempienza di questi.

Inoltre, al fine di evitare l’insorgere di vertenze ed avere un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti, il suggerimento è quello di definire ed adottare sin dall’inizio un sistema di gestione legale in grado di dare risposte rapide e soluzioni concrete per:

  • per prevenire il contenzioso (gli esempi vanno dal check up della documentazione legale, consenso informato e revisione moduli privacy, alla revisione della contrattualistica interna dei collaboratori e dei fornitori);
  • gestire efficacemente le trattative in ambito stragiudiziale, con i liquidatori delle Compagnie assicurative, prevendendo azioni legali mirate, solo nei casi strettamente necessai;
  • monitorare costante dell’evoluzione normativa e della giurisprudenza di merito;

Lo Studio Legale Forestieri è in grado anche di supportare le cliniche odontoiatriche nella creazione di strategie mirate alla prevenzione e gestione delle vertenze in ambito odontoiatrico, per consentire loro un migliore sviluppo della propria attività.

Per ulteriori informazioni, approfondimenti o per richiedere un supporto nelle vertenze di malpractice che ostacolano lo sviluppo e il successo della propria  attività odontoiatrica, lo Studio è a vostra disposizone tramite il form presente in questa pagina.