Risarcimento danni fisici e morali: ecco che differenza c’è tra danno biologico e morale

Prima di affrontare il tema del presente articolo e soffermarci sulle modalità di calcolo dei danni fisici e morali che ci spettano a causa di una vicenda di responsabilità professionale medica, è necessario fare una breve premessa di fondamentale importanza.

L’entità del danno, intesa in termini di risarcimento economico che il soggetto ha diritto a ricevere per i danni subiti a seguito delle lesioni riportate, è legata alla “perdita” complessiva che il soggetto ha subito per via dell’illecito.

L’importo del danno, infatti, inteso come l’ammontare delle somme a cui si avrà diritto, sulla base di determinati parametri di riferimento e che tiene conto dei pregiudizi subiti, comprende sia i pregiudizi di natura patrimoniale sia quelli non patrimoniali.

Nello stabilire l’entità dei danni, è importante che non ci siano duplicazioni di voci, ovvero che non si chiedano più somme per lo stesso pregiudizio, chiamandolo con nomi diversi, né che siano riconosciute somme aggiuntive ed ulteriori rispetto al dovuto, ad esempio, a titolo “punitivo”.

Ciò perché, secondo il nostro ordinamento, un soggetto non può ottenere in termini  monetari più di quanto ha sofferto.

Il risarcimento non è altro che la reintegrazione del patrimonio del danneggiato per riportarlo nella situazione in cui si sarebbe trovato se la lesione non si fosse verificata.

Tradotto, non si può ricevere più di quanto si ha diritto ad avere rispetto alla situazione in cui tale evento avverso non si sarebbe verificato nella propria vita.

In altre parole, per usare un’espressione colloquiale ma chiara a tutti, “non ci si può guadagnare” da un evento avverso, ma si può solo essere ristorati, e reintegrati nelle “condizioni di partenza”.

In ogni caso, va tenuto, comunque, presente che il danno può essere risarcito solo se esso è conseguenza immediata e diretta del comportamento del danneggiante.

Per questo motivo chi intende richiedere il risarcimento deve sempre dimostrare che il pregiudizio si trova in rapporto di causa-effetto rispetto alla condotta del danneggiante.

Non solo, il danno va in ogni caso dimostrato sia sotto il profilo della sua sussistenza sia sotto il profilo della sua quantificazione.

Detto ciò, se il tema ti tocca da vicino e necessiti di assistenza per capire se hai diritto ad un risarcimento per i danni subiti, puoi richiedere sin d’ora una valutazione preventiva del caso attraverso il seguente pulsante.

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Cos’è e come si calcola il danno biologico

Il danno biologico risarcisce la lesione di un interesse fondamentale, come quello della salute.

Con la definizione di “danno biologico” ci si riferisce, infatti, alla lesione all’integrità psico-fisica subita a causa di una malpractice medica.

Tecnicamente, il danno biologico rientra nella categoria del danno non patrimoniale, ovvero un tipo di danno che non è immediatamente suscettibile di valutazione economica, come la salute psico-fisica di un soggetto.

Al pari della dignità, l’onore, la famiglia, la salute psico-fisica rappresenta un bene immateriale, protetto dall’ordinamento, che pur avente ad oggetto utilità, non ha un contenuto patrimoniale, è immateriale e per lo più non monetizzabile.

La Corte di Cassazione ha definito il danno non patrimoniale come quello “determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica” (Cass. Sez. Un. n. 26972/2008).

La legge, disciplina il danno biologico agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni.

Ai sensi del citato art. 139: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.

L’accertamento del danno biologico tiene in considerazione due parametri: l’invalidità temporanea e l’invalidità permanente.

Il danno biologico temporaneo consiste in un periodo di invalidità, con conseguente incapacità di svolgere le proprie normali attività quotidiane, che dura per un lasso di tempo limitato. L’invalidità temporanea può essere a sua volta assoluta o parziale: nel primo caso sono impedite del tutto le normali attività del danneggiato; nel secondo caso, solo in parte.

Ad esempio, può essere considerato come danno biologico temporaneo il periodo post ricovero ospedaliero, gli inizi della convalescenza, oppure il periodo in cui la deambulazione è possibile ma limitata per via dell’utilizzo di stampelle, ingessatura o fasciature.

L’invalidità permanente esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto. In questi casi la persona si vede, sensibilmente e irrimediabilmente, ridotta la propria capacità di attendere alle proprie attività a causa della menomazione subita.

Tale invalidità viene misurata in punti percentuali e va dall’1% al 100%.

In particolare, il danno biologico da responsabilità medica si fonda su una fondamentale distinzione tra: lesioni macro-permanenti e lesioni micro-permanenti. Da questa distinzione deriva una diversa modalità di riferimento per il calcolo del risarcimento.

  • Lesioni micro-permanenti (da 0 a 9 punti): il Codice delle assicurazioni le individua come invalidità inferiori ai 9 punti.
  • Lesioni macro-permanenti (da 9 a 100 punti): si differenziano dalle prime in quanto sono lesioni più gravi, alle quali si attribuiscono più di 9 punti percentuali di invalidità.

Come fare richiesta per il pagamento del danno biologico?

L’art. 7, comma 4, della legge Gelli, stabilisce che “Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private”.

Quando il danno biologico è di lieve entità si fa riferimento a delle tabelle stabilite per legge.

Diversamente, quando si tratta di un danno biologico superiore ai 9 punti percentuali, il calcolo del risarcimento avviene sulla base di tabelle giurisprudenziali.

Le tabelle elaborate per legge prendono in considerazione due fattori variabili: l’età e il grado di invalidità. L’ammontare del risarcimento aumenta proporzionalmente al crescere della percentuale di invalidità; diminuisce all’aumentare dell’età del soggetto leso.

Per i danni superiori al 9%, come accennato,  i principali Tribunali italiani, al fine di garantire criteri uniformi di liquidazione, hanno elaborato delle apposite tabelle per la quantificazione del risarcimento del danno, tra cui, le più note e maggiormente applicate sono le Tabelle del Tribunale di Milano e del Tribunale di Roma.

Tuttavia, nel calcolare l’importo dovuto ai fini del risarcimento, si tiene conto di tanti fattori, tra cui le abitudini di vita pregresse del danneggiato, l’età e anche l’incidenza del danno morale delle lesioni che, in ogni caso, deve essere sempre dimostrato.

Ad oggi non è ancora in vigore una tabella univoca da poter seguire per stimare il valore monetario della lesione macro-permanente.

Ad ogni modo, prima di procedere al calcolo del danno biologico secondo i criteri appena illustrati, è necessario stabilire i punti percentuali sulla base di adeguata documentazione medica.

È necessario, infatti, dimostrare specificamente le lesioni subite con certificazioni valide, affinché le stesse possano essere riconosciute e risarcite.

Qualora ricorrano poi circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il pregiudizio subito più grave rispetto all’ordinario, bisogna altresì tenere conto della possibilità di chiedere la c.d. “personalizzazione” del trattamento risarcitorio, ossia un incremento del risarcimento rispetto a quanto previsto dalle tabelle.

Tuttavia, per ottenere questo aumento è necessario allegare e provare le circostanze invocate per la personalizzazione del risarcimento.

Una volta accertate e quantificate le somme che spettano per la lesione subita, sulla base di quanto emerso  emerso in sede di valutazione medico-legale, la richiesta di risarcimento del danno biologico sarà indirizzata direttamente ai soggetti responsabili.

Concorderai che l’accertamento e la valutazione del danno biologico sono questioni sempre delicate dal punto di vista clinico e medico-legale.

Per questo, se non vogliamo incorrere in una sottostima del danno, occorre procedere preliminarmente ad un’apposita e ponderata valutazione delle lesioni subite che tenga conto di tutti gli aspetti che concorrono alla valutazione del danno (come l’età della persona, le condizioni della persona, l’incidenza traumatica della lesione).

L’importanza della ricostruzione e della valutazione del danno biologico è stata ritenuta fondamentale anche dal nostro Studio Legale che, a tale riguardo, ha predisposto un servizio specifico, di analisi multidisciplinare, in grado di definire l’effettivo grado di riduzione psico-fisica della persona danneggiata e del conseguente ammontare risarcitorio.

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Cos’è e come si calcola il danno morale

Il danno morale consiste in una sofferenza di natura interiore.

È rappresentato dal dolore e dalla sofferenza soggettiva che ciascuno di noi può provare in relazione a determinati accadimenti.

A differenza del biologico, il danno morale è, quindi, quel tipo di danno che riguarda la sofferenza subita da un soggetto in seguito ad un comportamento illecito altrui.

La sofferenza può essere relativa a danni fisici, e in questo caso il danno morale va di pari passo con quello biologico.

Secondo la Suprema Corte il danno morale “ non è suscettibile di accertamento medico-legale…. e  si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d’animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.”

Si considerano danni morali, solitamente, gli stati d’ansia, gli stati depressivi, il dolore e i patemi d’animo che una persona può patire a causa di una lesione fisica o psichica.

Il risarcimento danno morale è basato su una percentuale, solitamente da 1/4 ad un massimo di 1/2 del danno biologico, ma può variare in base ai singoli casi, tenendo in considerazione le condizioni peculiari del singolo danneggiato.

La sofferenza è quindi, calcolata in percentuale, ma va provata.

Quando viene riconosciuto il danno morale

Il danno morale rientra nella più ampia categoria dei danni non patrimoniali così come il danno biologico, da cui va comunque mantenuto distinto.

Il danno morale, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari del danno biologico, infatti, non è ricompreso in quest’ultimo e va liquidato a parte, con un criterio equitativo che tenga debito conto di tutte le circostanze del caso concreto.

Il suo riconoscimento, pertanto, non è automatico.

La Cassazione, infatti, ha ammonito la prassi per cui il danno morale veniva liquidato come una frazione dell’importo liquidato a titolo di danno biologico.

Non qualsiasi turbamento psicologico, dunque, può giustificare una richiesta di risarcimento dei danni morali.

Ad esempio, il danno morale non è risarcibile quando sia di scarsa importanza, riconducibile piuttosto ad un disagio o un fastidio.

Per ottenere il risarcimento del danno morale occorre che il turbamento si concretizzi, in qualche modo, in qualcosa di dimostrabile.

Come provare il danno morale e avere diritto al risarcimento

Affinché venga accordato il risarcimento dei danni morali è decisivo assolvere all’onere probatorio, che grava sempre sul danneggiato.

A tale riguardo, bisogna ricordare che la vittima danneggiata che sporge denuncia richiedendo il pagamento delle sofferenze subite, oltre alle documentazioni circa il danno all’integrità fisica e psichica in conseguenza dell’azione illecita altrui, è chiamata a comprovare anche l’ulteriore disagio e le sofferenze subite.

Trattandosi della sfera più intima della persona, non è semplice dimostrare la sofferenza.

La dimensione prettamente soggettiva rende, infatti, difficile dimostrare questo tipo di conseguenze, specie laddove, non si assiste ad una manifestazione esterna percepibile immediatamente.

Per questa ragione, il danno morale può essere dimostrato anche con il ricorso alle presunzioni.

Si ricorre, infatti, in questi casi al ragionamento presuntivo, basato su un fatto caratterizzato da un elevato grado di certezza tale da essere incontestabile e quindi non soggetto a prova.

Sul punto,  la Suprema Corte ci dice che il riferimento più corretto , sarebbe quello di fondare il convincimento del giudice sulle c.d. “massime di esperienza”, ovvero regole di giudizio basate su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza comunemente accettate in un determinato contesto storico-ambientale.

Immaginiamo ad empio lo stravolgimento che ci può essere per una madre rispetto alla perdita di un figlio.

Come si inoltra la richiesta per richiedere il pagamento dei danni fisici e morali?

Lo Studio Legale Forestieri, assiste le persone danneggiate in ogni fase del procedimento, dalla valutazione preliminare di fattibilità del caso, all’analisi, sino all’assistenza  in fase stragiudiziale e giudiziaria.

Per la complessità della materia trattata ogni caso è seguito personalmente dall’Avvocato Forestieri  in ogni passaggio.

L’obiettivo è quello di aiutare il soggetto danneggiato ad ottenere il massimo del risarcimento possibile per danni fisici e morali causati da episodi di accertata responsabilità medica.

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