Risarcimento malasanità: tempi
Quali sono i tempi per ottenere un risarcimento in caso di malasanità?
Definire preventivamente i tempi dell’iter della richiesta di risarcimento danni per malasanità non è scontato e di immediata soluzione.
I tempi del risarcimento in casi di malasanità dipendono molto dalle alternative che si presentano nell’iter procedurale e dalle fasi in cui si articola la richiesta.
Risarcimento malasanità, tempi dell’iter per ottenere il risarcimento
Infatti, se un da un lato è ben possibile che, a seguito dell’invio di una diffida stragiudiziale da parte del legale, in cui si espongono le singole responsabilità e si richiede alla struttura sanitaria chiamata in causa di provvedere al pagamento, l’ospedale riscontri le relative richieste e apra ad una trattativa per il risarcimento dei danni subiti, dall’altro, in caso di mancato riscontro, posso aprirsi strade diverse con procedimenti di durata variabile.
Ecco perché non è possibile, in questa sede, stabilire esattamente, per un risarcimento da malasanità, quali sono i tempi necessari.
Si può tuttavia, cercare di offrire un quadro di riferimento indicativo.
La diffida stragiudiziale prevede un ultimatum concesso alla struttura sanitaria che va dai 7 ai 15 giorni, anche se, non è propriamente in questi termini che si definisce la vertenza. Nella pratica è nel periodo immediatamente successivo che viene definito e stabilito un accordo dopo aver concluso le rispettive indagini e le verifiche interne su quanto accaduto. Nel caso di accoglimento della richiesta, l’azienda ospedaliera, o l’assicurazione garante, provvederà a liquidare il danno inviando la relativa quietanza in tempi brevi, compresi in media tra 90 e i 180 giorni, se non si verificano forti contestazioni e se il caso non è particolarmente complicato.
Le altre vie, in caso di mancato accordo, o di rifiuto da parte dell’ospedale, sono quelle della consulenza tecnica preventiva e della causa civile.
Il procedimento per la consulenza tecnica preventiva per la composizione della lite, di cui all’art. 696 bis cpc, è quel procedimento attraverso cui per dirimere le questioni ci si avvale di un consulente tecnico d’ufficio (CTU), ossia un medico imparziale, che valuterà l’accaduto e individuerà le responsabilità civili, tentando, ove possibile, la conciliazione delle parti. E’ previsto per legge che il termine massimo per concludere il procedimento è di sei mesi: termine che inizia a decorrere dal momento in cui è stato depositato il ricorso. In pratica, salvo rinvii ed imprevisti, un procedimento di media complessità si conclude mediamente in circa 1 anno e mezzo/ due anni.
I tempi del risarcimento danni da malasanità qualora si avvia una procedura di giudizio ordinario avanti il tribunale, sono ben più lunghi e possono variare invece dai i 3 e i 5 anni. I tempi del procedimento dipendono infatti da numerose variabili, tra cui ad esempio la rapidità del tribunale adito, per quanto riguarda la fissazione delle udienze e la complessità della materia,.
Risarcimento malasanità: tempi della prescrizione
Se sei, invece, alla ricerca di sapere quali sono i tempi del tuo diritto al risarcimento, sempre che sia fondato e che nericorrano i presupposti ovviamente, chiariamo subito che la legge da tempo fino a dieci anni per poterlo esercitare.
Bisogna, tuttavia, fare delle distinzioni importanti.
Si tratta di capire se è sempre così per tutti i casi di malasanità e da quando esattamente questo termine inizia a decorrere.
DI seguito, scopriamo allora quali entro che tempi è possibile chiedere il risarcimento in caso malasanità per il paziente danneggiato e i suoi familiari.
Risarcimento malasanità: tempi, quali sono?
Chiariamo innanzitutto alcuni semplici concetti giuridici, come quello della prescrizione, che vengono in considerazione quando ci riferiamo ai tempi entro cui è possibile richiedere un risarcimento per danni in caso di malasanità.
Per cominciare diciamo che con il termine prescrizione la Legge si riferisce al tempo che ognuno di noi ha disposizione per far valere un proprio diritto in giudizio, con la conseguenza che, il diritto di avanzare la richiesta risarcitoria diventa prescritto se i termini fissati dalla legge sono scaduti.
In sostanza, chi non esercita un diritto lo perde.
Ciò è previsto per un’esigenza generale di certezza dei rapporti e fa si che, trascorso un tempo determinato non ci siano più sorprese. Dall’altro lato esiste una tendenza dell’ordinamento a sfavorire l’inerzia e in certo senso, si potrebbe dire che sotto questo aspetto stimola ad agire.
I termini di prescrizione variano a seconda che ci si trovi di fronte ad una responsabilità di tipo “contrattuale” o “extra contrattuale”.
Ora, nell’ambito specifico della responsabilità sanitaria, la recente riforma normativa (L. n. 24/2017) stabilisce espressamente che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che si avvale dell’opera dei medici, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
Il riferimento agli articoli del codice civile lascia intendere che la natura della responsabilità della struttura è di tipo contrattuale con la conseguenza che i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di 10 anni.
Quanto al medico, la stessa legge prevede che l’esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, che disciplina il risarcimento per fatto illecito.
Per questi casi la legge sancisce che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Quindi la responsabilità extracontrattuale del medico è assoggettata al termine prescrizionale di 5 anni.
E’ fatto salvo il caso in cui il medico abbia agito nell’adempimento di un contratto intercorso con il paziente, in quel caso la responsabilità è di tipo contrattuale ed il relativo termine prescrizionale è dunque di dieci anni.
Riassumendo: riguardo al tema “risarcimento, malasanità e tempi”, possiamo distinguere le seguenti ipotesi.
responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, la domanda va presentata entro 10 anni;
responsabilità del medico scelto dal paziente, la domanda va presentata sempre entro 10 anni;
responsabilità del medico non scelto direttamente dal paziente, la domanda va presentata entro 5 anni.
Risarcimento malasanità: da quando calcolare i tempi?
A questo punto immagino che ti sorga spontanea una domanda: da quando decorrono i termini dei 5 e dei 10 anni?
I termini decorrono dal momento della manifestazione all’esterno del danno o dal compimento dell’errore medico.
Non è poi così scontato: in effetti ci sono delle malattie che hanno un periodo di incubazione molto lungo e che si manifestano all’esterno solo dopo molto tempo.
Prendiamo il caso dell’epatite o dell’ HIV, e supponiamo che a seguito di una trasfusione di sangue infetto una persona contragga il virus. In questi casi può passare molto tempo tra il momento dell’avvenuto contagio e l’esteriorizzazione della malattia, e altrettanto tempo passa prima che una persona sia in grado di percepire la malattia come conseguenza di un determinato fatto, come ad esempio della trasfusione incriminata.
Il contagio da epatite o HIV con l’assunzione di emoderivati infetti, non è l’unico caso in cui gli effetti dannosi si possono verificare a distanza di tempo; pensiamo, per esempio, anche ai casi di uso di farmaci di cui non era stata dichiarata la pericolosità, alle vaccinazioni da cui deriva una grave patologia per il vaccinato, all’esposizione ad agenti tossici, alle operazioni chirurgiche con effetti dannosi a lunga scadenza etc..
In questi casi si parla di malattie c.d. malattie lungolatenti.
Il caso è stato spesso dibattuto anche tra i giudici dei tribunali che si sono a lungo confrontati sull’argomento arrivando a volte anche a soluzioni opposte.
Finalmente è intervenuta la Corte di Cassazione ha definire la questione stabilendo che il termine di prescrizione decorre non già dal momento iniziale della condotta lesiva, ma dal momento successivo in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno e il paziente si rende conto che è riferibile all’errore medico.
Secondo questa nuova lettura, infatti, nei casi di responsabilità medica, non basta che il danno sia percepibile all’esterno quando il paziente sta male, perché possa essere fatto valere.
In realtà è solo quando il danno è percepito come tale, cioè come conseguenza dell’errore, riferibile al fatto di un terzo, che può effettivamente dirsi riconoscibile e quindi manifestato all’esterno e fa decorrere il termine di prescrizione.
Per cui, in ipotesi di malasanità, per richiedere un risarcimento, i tempi visti precedentemente, iniziano a decorrere dal momento in cui si ha consapevolezza di un presunto errore medico a proprio danno, perché solo da quel momento si è in grado di far valere i propri diritti.
Questo cosa comporta?
In altre parole, anche se l’errore è stato commesso vent’anni prima, ma soltanto lo scorso anno hai potuto rilevare le conseguenze dell’errore, è dallo scorso anno che decorrono i dieci (o i cinque) anni per poter richiedere un risarcimento per malasanità.
Malasanità e risarcimento: per i familiari valgono gli stessi tempi?
Quanto ai familiari, che anche loro possono chiedere il risarcimento del danno nella qualità di eredi per i danni subiti dal parente deceduto, il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni se vengono richiesti i danni subiti dal parente come l’invalidità temporanea e l’invalidità permanente, che sono acquisiti nel bagaglio ereditario.
Viceversa, se si fa valere il diritto al risarcimento dei danni direttamente subiti (iure proprio) a causa dell’esito infausto dell’intervento medico (che ha visto magari la perdita del proprio congiunto), come ad esempio quando si chiede il risarcimento dei danni da perdita del “rapporto parentale” , il relativo termine di prescrizione è di 5 anni.
Risarcimento malasanità e tempi: è possibile interrompere la prescrizione?
Ai sensi dell’art. 2945 del codice civile, la prescrizione si può interrompere; ciò vuol dire “guadagnare” altro tempo e quindi altri 10 o 5 anni a seconda dei casi che ti ho mostrato.
Cosa occorre? come fare per interromperla?
E’ sufficiente, infatti, una semplice lettera raccomandata a/r o o l’equivalente posta elettronica certificata, con la richiesta dei danni, debitamente motivata con le ragioni a sostegno di quello che si sta affermando e meglio ancora con la dicitura di voler espressamente interrompere la prescrizione ad ogni effetto di legge, per interrompere il decorso dei termini e “guadagnare” altro tempo.
Ovviamente, per sicurezza, è sempre bene rivolgersi quanto prima ad un avvocato specializzato che saprà indicarti la strada più opportuna al caso tuo senza perdere tempo. Ti conviene forse leggere questo articolo per sapere a chi rivolgersi in caso di malasanità.
Chiarito, quindi, che che cos’è il termine di prescrizione e quando esso inizia a decorre, non dovresti avere più dubbi sui tempi entro cui avviare una richiesta di risarcimento prima che tu perda il diritto.
Se vuoi sapere se la tua richiesta è fondata e non vuoi incorrere nel rischio della prescrizione valuta la possibilità di richiedere l’intervento di un esperto compilando il modulo di richiesta che trovi QUI.

Avv. Angelo Forestieri
Avvocato con focus sulla Responsabilità civile e il Risarcimento danni alla persona e autore di varie pubblicazioni nei principali portali giuridici sui temi della responsabilità medica e della struttura sanitaria.
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