Quando spetta il risarcimento per mancanza del consenso informato
Con una recente sentenza la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un paziente che aveva fatto richiesta di risarcimento danni contro l’Azienda ospedaliera e il medico oculista che lo aveva in cura per mancanza del consenso informato (sentenza n. 18283/21).
In particolare, il paziente danneggiato sosteneva che il medico oculista gli avesse somministrato una terapia farmacologica al di fuori del protocollo medico e senza monitorarlo prima e dopo il periodo di trattamento, provocandogli un’insufficienza renale.
Sosteneva, inoltre, di non essere stato correttamente informato sui rischi del trattamento dal momento che, se fosse stato messo al corrente, avrebbe potuto scegliere di non proseguire il percorso terapeutico e decidere di preservare la funzionalità epatica al posto di quella visiva.
La Cassazione dà ragione al paziente danneggiato sostenendo che:
“l’acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell’intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente”.
In altre parole, si tratta di due distinti diritti: il consenso informato da una parte che attiene alla libera autodeterminazione del soggetto e la tutela della salute dall’altro, con riferimento al trattamento medico.
Vediamo quindi cos’è il consenso informato e quando possiamo richiedere un risarcimento danni in caso di mancanza del consenso informato.
Consenso informato: cos’è e a cosa serve
In virtù dell’art. 32 co. 2 della Costituzione, ognuno di noi non può essere soggetto ad un trattamento sanitario o chirurgico, senza il relativo consenso.
Il principio del consenso informato, infatti, è ciò che sta alla base del rapporto medico-paziente e costituisce legittimazione e fondamento del trattamento medesimo.
In pratica, attraverso il Consenso Informato il paziente decide in modo libero e autonomo dopo che gli sono state presentate una serie specifica di informazioni, se iniziare o proseguire il trattamento sanitario previsto
La manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce, quindi, esercizio di un autonomo diritto soggettivo all’autodeterminazione proprio della persona.
Rappresenta una forma di rispetto per la libertà dell’individuo ed un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi.
In virtù di tale diritto, il paziente, ha la facoltà di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla
Consenso informato e trattamento medico
Senza il consenso informato l’intervento del medico è illecito.
Si può prescindere dal consenso informato solo nei casi espressamente previsti dalla legge, oppure in presenza di una situazione di urgenza ed a fronte di una condizione di incoscienza della persona.
L’informativa che deve essere data al paziente affinchè esprima liberamente e consapevolmente il proprio consenso deve essere resa in modo completo, aggiornato e comprensibile.
Al riguardo puoi trovare un approfondimento utile in questo articolo: Modulo consenso informato: 7 caratteristiche essenziali, in cui spiego cosa deve riguardare il contenuto dell’informativa medica.
L’obbligo del consenso informato attiene all’informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento a cui il paziente viene sottoposto, al fine di metterlo nelle condizioni di consentirvi.
Si comprende chiaramente che l’informativa del medico dovrà riguardare il possibile verificarsi dei rischi di un esito negativo dell’intervento e di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, così come il possibile esito di “inalterazione” delle condizioni di salute, ma anche il “mancato miglioramento” delle condizioni stesse.
Per dirla in breve, l’informazione medica deve riguardare tutto ciò di cui il paziente può legittimamente attendersi, quale normale esito della diligente esecuzione della convenuta prestazione professionale.
Come spiega chiaramente la Corte di Cassazione, l’ospedale e il medico, dunque, “hanno il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell’intervento, a suoi rischi, alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili nonché delle implicazioni verificabili, esprimendosi in termini adatti al livello culturale del paziente interlocutore, adottando un linguaggio a lui comprensibile, secondo il relativo stato soggettivo e il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone”.
Non solo, il consenso informato va acquisito anche quando la probabilità di verificarsi di un possibile evento dannoso per il paziente sia scarsa, in quanto la valutazione dei rischi appartiene al solo titolare del diritto, ovvero il paziente, il quale è l’unico che può decidere in piena autonomia di dare corso al trattamento sanitario.
Il consenso non può mai essere presunto o tacito ed è onere della struttura dimostrare di aver fornito l’adeguata informatica.
La corretta e compiuta informazione del paziente costituisce il presupposto per l’esercizio di una serie di diritti e facoltà, tra cui:
- il diritto di scegliere tra le diverse opzioni di trattamento medico;
- la facoltà di acquisire, se del caso, ulteriori pareri di altri sanitari;
- la facoltà di scegliere se rivolgersi ad altro sanitario e ad altra struttura, che offrano maggiori e migliori garanzie (in termini percentuali) del risultato sperato, eventualmente anche in relazione alle conseguenze post-operatorie;
- il diritto di rifiutare l’intervento o la terapia – e/o di decidere consapevolmente di interromperla;
- la facoltà di predisporsi ad affrontare consapevolmente le conseguenze dell’intervento, ove queste risultino, sul piano postoperatorio e riabilitativo, particolarmente gravose e foriere di sofferenze prevedibili (per il medico) quanto inaspettate (per il paziente) a causa dell’omessa informazione.
Ma cosa succede in caso di mancanza del consenso informato?
Consenso informato e risarcimento dei danni
In mancanza di consenso informato l’intervento del medico è, al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o delle situazioni in cui ricorra uno stato di necessità, sicuramente illecito, anche quando è nell’interesse del paziente il quale ha diritto di richiedere il risaricmento per i danni subiti, a prescindere da una lesione della salute.
La violazione da parte del medico del dovere di informare il paziente, infatti, provoca la lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente (diritto che deve essere inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità) il quale, a causa del deficit informativo, abbia subito le inaspettate conseguenze dell’intervento senza la necessaria e consapevole predisposizione ad affrontarle e ad accettarle, trovandosi invece del tutto impreparato di fronte ad esse.
Il paziente che, pur a fronte di un intervento eseguito correttamente, non è stato informato circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, ha diritto al risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione che si sia verificato per le non imprevedibbili conseguenze dell’atto terapuetico.
In pratica il danno consiste nella preclusione al soggetto delle facoltà di prepararsi adeguatamente ad un evento imprevisto ed inaspettato o di riflettere e di determinarsi successivamente ovvero di rivolgersi ad altro medico o altra struttura sanitaria, magari maggiormente specializzata, se correttamente informato.
Il paziente dovrà dimostare che dall’omessa , inadeguata o inussificiente informazione, gli sono comunque derivate conseguenze dannose, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso (ad esempio per non poter accedere a più accurati e attendibili accertamenti).
Il paziente, è quindi, onerato della prova del nesso causale tra inadempimento (rispetto all’obbligo di informazione del medico) e danno (nei termini sopra esposti di pregiudizio subito – fosse anche solo di natura non patrimoniale – purché di apprezzabile gravità), in relazione a:
- il rifiuto che avrebbe opposto al medico (quindi non basta semplicemente sostenere che ci si sarebbe opposti o rifiuttati all’intervento);
- la scelta del paziente (rilevando il discostamento tra la scelta del paziente e la valutazione di opportunità compiuta dal medico).
Va precisato che, struttura e medico vengono meno all’obbligo di fornire un valido consenso informato al paziente non solo quando omettono del tutto di riferirgli la natura della cura prospettata, dei relativi rischi e delle possibilità di successo, ma anche quando acquisiscono con modalità improprie il consenso del paziente, ad esempio un modulo del tutto generico.
Se, invece, il paziente non è stato informato circa un intervento che non gli ha cagionato alcun danno e al quale egli avrebbe scelto comunque di sottoporsi, lo stesso non ha diritto ad alcun risarcimento.
Al fine di trovarsi esente da responsabilità, il medico è, dunque, tenuto ad assolvere l’onere di fornire un’informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze (con riferimento in particolare al tipo di terapia da effettuarsi e alle relative possibili complicanze etcc.).
Tornando alla vicenda in esame, di cui all’inizio dell’articolo, va rilevato che i giudici hanno correttamente evidenziato come non fosse stato dimostrato l’assolvimento da parte del medico dell’onere di dimostrare di aver fornito un’informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze.
Precisano, inoltre, i giudici che per la risarcibilità del danno non patrimoniale, occorre sempre accertare quali ripercussioni negative l’omessa informazione ha avuto sul patrimonio e sul valore persona.
A tale scopo, bisogna confrontarsi con addetti ai lavori esperti, che ti aiutino ad intavolare una strategia di difesa concreta volta a dimostrare una volta per tutte l’esistenza di un danno risarcibile e non meramente eventuale o ipotetico.
Sarà necessario all’uopo una prudente valutazione e disamina dei vari fattori presenti nel caso concreto.
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Avv. Angelo Forestieri
Avvocato con focus sulla Responsabilità civile e il Risarcimento danni alla persona e autore di varie pubblicazioni nei principali portali giuridici sui temi della responsabilità medica e della struttura sanitaria.
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