Malasanità: sangue infetto e risarcimento del danno

Il caso della Signora Anna (per usare un nome volutamente di fantasia) che si è rivolta al nostro Studio Legale per un caso di  malasanità, rappresenta un caso emblematico in tema di sangue infetto e risarcimento del danno.

La Signora, dopo essersi sottoposta ad una serie di esami di controllo, accusava una significativa alterazione delle transaminasi, mai riscontrate in passato, in seguito alla quale si attivava per effettuare più approfonditi accertamenti; fu così che le veniva diagnosticato il virus dell’epatite cronica HCV correlata.

L’epatite purtroppo, si presentava ad elevata carica virale, tanto che i consueti protocolli terapeutici nel suo caso erano totalmente inefficaci.

Immaginiamoci lo sgomento della Signora, a cui si aggiungevano rabbia e disperazione.

Nel caso specifico dopo un attento esame medico legale è risultato altamente probabile che il virus fosse stato contratto in occasione di un precedente ricovero in cui, durante la degenza si era resa necessaria la somministrazione di quattro sacche di sangue.

Casi come questo riguardano la risarcibilità dei danni riportati da chi, dopo essere stato sottoposto ad una trasfusione di sangue contaminato da un virus, ha contratto un infezione, come l’epatite B, C o l’HIV ad esempio.

Vediamo, quindi, in questo articolo, quando è possibile in casi come questo ottenere il risarcimento e quali sono i danni risarcibili?

sangue infetto risarcimento

Trasfusione sangue infetto e risarcimento

E’ importante, innanzitutto, capire che le trasfusioni di sangue sono di certo una pratica terapeutica non esente da rischi: il sangue, infatti, è il veicolo per eccellenza delle infezioni e lo sanno bene gli operatori professionali preposti alla tutela della salute pubblica.

La trasfusione non rientra tra i trattamenti sanitari obbligatori e la scelta se ricorrervi o meno non è lasciata alla discrezionalità del medico. Infatti per l’esecuzione della trasfusione occorre il consenso informato;

L’unica eccezione a questa regola riguarda i casi dei soggetti in stato di incoscienza e in pericolo di vita, dove il medico provvede alla trasfusione, mosso dallo stato di necessità.

Il medico, che ritiene opportuno effettuare una trasfusione è tenuto, pertanto, a informare il paziente:

  • sul rischio di un grave pericolo per la salute del paziente
  • sulla necessità delle trasfusioni,
  • sui risultati conseguibili
  • sulle scelte alternative
  • sui rischi prevedibili
  • sulle dotazioni e le attrezzature della struttura dove viene fatta la trasfusione.

Bisogna anzitutto tener presente che, se dalla cartella clinica non emerge l’urgenza di effettuare la trasfusione, né tantomeno dagli esami sul paziente possa ritenersi la stessa realmente necessaria,  non c’è spazio per scelte autonome del medico, in mancanza di un valido consenso; la condotta del sanitario ben può essere considerata perciò colpevole.

Valutata correttamente l’opportunità o la necessità di effettuare la trasfusione, e acquisito del caso il relativo consenso, il passaggio successivo è quello di controllare che nel sangue utilizzato per effettuare le trasfusioni o per la realizzazione degli emoderivati non ci siano virus e che i donatori  non presentino delle alterazioni di transaminasi.

Per questa ragione risulta fondamentale una corretta tracciabilità della sacca di sangue trasfusa.

A ciò servono le etichette sulle sacche di sangue prelevato: le sacche devono avere etichette conformi alle vigenti normative nazionali e internazionali per garantirne la tracciabilità.

Le etichette devono essere leggibili a occhio nudo e, salvo specifiche differenze per ogni singola tipologia di emocomponente, devono contenere, tra le altre, le seguenti informazioni

  • gruppo sanguigno AB0 e fattore Rh;
  • data di donazione e di scadenza;
  • numero identificativo della donazione;
  • elenco ed esito negativo dei controlli infettivologici obbligatori (Virus dell’epatite B, HBV; Virus dell’epatite C, HCV; AIDS: Human Immunodeficiency Virus, HIV; Sifilide: Treponema pallidum, TP).
  • indicazioni per la conservazione
  • eventuali altri fenotipi gruppo-ematici (se ricercati);
  • avvertenze per la conservazione e la trasfusione.

Danno da trasfusione di sangue infetto

Ora, se la compilazione della scheda non risulta completa o non sono eseguiti i controlli di legge sul sangue, il personale medico e sanitario e la struttura potrebbero essere imputabili per negligenza e rispondere del danno se il paziente contrare il virus a seguito della trasfusione di sangue rivelatosi infetto.

Al riguardo, per casi di risarcimento da sangue infetto è stato ritenuto responsabile anche il Ministero della salute, quale soggetto che ha il generale obbligo di controllare e vigilare a tutela della salute pubblica, ed in particolare di controllare e vigilare sulle modalità di svolgimento della pratica delle trasfusioni di sangue e degli emoderivati, di per sé pericolosa.

In questi casi, ovvero quando i pazientei subiscono danni per la contrazione dell’epatite e del virus dell’HIV  a causa delle trasfusioni effettuate con sangue infetto, il Ministero risponde per omessa vigilanza.

Quanto alla struttura, l’impostazione attuale mostra di considerare la struttura sanitaria il soggetto chiave per la soddisfazione del paziente.

Oggi la concezione è quella secondo cui i servizi che vengono erogati dalla struttura sono molto più complessi della semplice prestazione medica, e riguardano anche altre prestazioni, accessorie, come la messa disposizione di personale medico ausiliario, di personale paramedico, di medicinali, alloggio, ristorazione, disponibilità di attrezzature adeguate, sicurezza degli impianti etc.

La struttura sanitaria quindi, ha l’obbligo di assicurare la corretta esecuzione di questa prestazione più ampia e complessa, in tutti i suoi aspetti, riducendo al minino i rischi, di qualsiasi genere, per il paziente.

Evidentemente, tra i vari rischi da cui il paziente deve essere tutelato vi è quello sul controllo e sul corretto utilizzo dei medicinali, degli strumenti di cura, e dell’utilizzo delle sacche di sangue che vengono utilizzate per le trasfusioni.

Di conseguenza, se risulta l’inosservanza ad uno di questi obblighi, da cui derivi un pregiudizio per il paziente, la struttura dovrà senz’altro essere considerata responsabile dei danni cagionati e obbligata a risarcire il danno da trasfusione di sangue infetto, anche a prescindere dalla responsabilità del singolo medico.

La responsabilità di quest’ultimo, per negligenza nell’esecuzione della trasfusione ad esempio, potrà semmai aggiungersi a quella della struttura.

sangue infetto risarcimento Danno da trasfusione di sangue infetto: quantificazione

Chiarito quindi, chi sono i soggetti responsabili dei danni cagionati per le trasfusioni di sangue infetto, vediamo qual è il danno risarcibile.

Il danno cagionato da chi scopre di aver contratto una malattia quale l’epatite B, C e l’HIV a causa di trasfusioni, è senz’altro un aspetto importante e rilevante per tutte le implicazioni che esso comporta nella vita di tutti i giorni, per via dei postumi permanenti che residuano sul soggetto danneggiato.

Sicuramente ad essere risarcita è proprio l’integrità fisica, come certificabile attraverso gli esami clinici che attestano, ad esempio, la lesione del fegato.

I pregiudizi che derivano dal contagio riguardano, poi,  numerosi aspetti della vita relazionale che inevitabilmente vengono compromessi, provocando sofferenza, dolore, ma anche sconvolgimento della propria vita: pensiamo ad esempio all’impossibilità di una normale vita sentimentale e sessuale, all’impatto sulla scelta di procreare, oppure alla possibilità di svolgere un lavoro piuttosto che un altro e di effettuare attività sportiva piuttosto che altro.

Trattandosi tra l’altro di malattie trasmissibili, sicuramente, si incide profondamente sulla conduzione della vita quotidiana, contribuendo a peggiorare le condizioni di vita della persona contagiata, che ha diritto ad essere ricompensata.

Risarcimento danni epatite C: prescrizione

Un profilo particolare della responsabilità medica, in tema di sangue infetto e risarcimento danni, specie con riguardo al risarcimento danni da eptaite C riguarda i tempi entro cui è possibile chiedere il risarcimento, dal momento che la malattia da contagio emerge a distanza di anni dal ricovero o dal momento in cui è avvenuta la trasfusione.

Per legge, il diritto al risarcimento si prescrive in 5 anni nei confronti del Ministero e in 10 anni nei confronti della struttura.

La prescrizione comincia a decorre dalla conoscenza della malattia e non dall’evento contagioso (la trasfusione). Quindi il termine decorre da un momento più in là nel tempo.

In particolare, se si vuole calcolare il termine esatto, occorre contare dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno e il danneggiato ha iniziato a percepirla come danno ingiusto dovuto ad un comportamento colposo di terzi soggetti. Questo momento potrebbe coincidere, ad esempio, dal primo riscontro dell’incremento delle transaminasi e prima positività al virus.

La prescrizione inizia a decorre dal momento in cui si ha effettiva conoscenza e percezione del tipo di malattia contratta e delle sue conseguenze nocive.

Danni da trasfusione: l’indennizzo ex lege

La legge n.  210/92 ha introdotto un beneficio consistente in una misura di sostegno economico, che è dovuto:

  • in caso di vaccinazioni obbligatorie, da cui siano derivate lesioni permanenti all’integrità psicofisica
  • in caso di emotrasfusioni o somministrazione di emoderivati, se sia derivata un’infezione da HIV o da HCV (epatite post trasfusionale) che abbia causato danni permanenti

Si tratta di un diritto soggettivo ad una prestazione economica di carattere assistenziale, per coloro che hanno subito un danno permanente alla salute, in conseguenza di trasfusioni di sangue infetto.

L’indennizzo trova la sua giustificazione nei doveri di solidarietà prescritti dalla Costituzione italiana (Art. 2).

Avendo natura assistenziale l’indennizzo non esclude la possibilità di richiedere il pieno risarcimento del danno subito.

L’indennizzo va richiesto all’ATS competente (Agenzia di Tutela della Salute), mediante domanda scritta, nel termine di 3 anni nei casi di danni da vaccinazione o da trasfusione, di 10 anni nei casi di infezione da HIV, a decorrere dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza del danno.

Tuttavia, per evitare un ingiustificato arricchimento, la somma corrisposta a titolo di indennizzo viene integralmente scomputata dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento.

Per quantificare le somme che spettano a titolo di indennizzo o come risarcimento del danno, nei casi di trasfusioni di sangue infetto è indispensabnile un approfondito esame medico-legale del caso specifico.

Per supportarti nella valutazione del caso e nalla soluzione della vicenda, come avvenuto per la Signora Anna, con cui abbiamo iniziato il presente articolo, puoi richiedere un  colloquio o reprerire ulteirori informazioni   QUI.

 

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