Causa contro ospedale: quando e come farla

Quando le cure ricevute in ospedale non sono state adeguate per colpe da imputare ai medici o all’ospedale stesso, fare causa contro l’ospedale diventa una reazione quasi “inevitabile” soprattutto se si deve fare i conti con il decesso del paziente o di una persona cara.

La morte, in qualunque modo si presenti, è ripugnante e fa soffrire; il dolore che ci accompagna per la perdita di una persona cara è grande, sempre.

Oggi, che l’allarme rosso per la mortalità causata dalle infezioni nelle strutture sanitarie è più frequente, fa soffrire ancora di più.

Nel contesto in cui viviamo si è rafforzata, poi,  sempre più l’esigenza che i luoghi preposti all’assistenza sanitaria non solo “curino”, ma si “prendano cura” del paziente e, soprattutto, delle persone più fragili.

Per questa ragione, specie con riferimento alle persone fragili, come ad esempio gli anziani, che hanno sicuramente più bisogno di assistenza e protezione, non siamo disposti a tollerare inefficienze che possano compromettere la qualità delle prestazioni sanitarie e la garanzia di sicurezza per i pazienti ricoverati.

Diventa, quindi, doveroso sapere quando la struttura è tenuta a risponde per l’inadeguatezza dell’assistenza sanitaria offerta.

In altre parole, occorre domandarsi quali sono le responsabilità della struttura e soprattutto quando è possibile fare causa contro l’ospedale.

causa contro ospedale

Causa contro ospedale: quando farla e come dimostrare i danni

A seguito delle recenti riforme legislative, la responsabilità dell’ospedale si sovrappone a quella del medico che opera al suo interno.

L’ospedale o più in generale, la struttura sanitaria, sia essa pubblica o convenzionata, oppure sia una struttura privata, ha principalmente due prestazioni da eseguire nei confronti del paziente: una principale ed una accessoria.

La prestazione principale della struttura sanitaria è senz’altro quella di cura;

Tuttavia l’accettazione di un degente presso una struttura sanitaria comporta l’assunzione di un’ulteriore prestazione strumentale ed accessoria, rispetto a quella principale di somministrazione delle cure mediche.

L’ulteriore prestazione accessoria è quella che ha ad oggetto la salvaguardia della sua incolumità fisica e patrimoniale.

La distinzione è doverosa poiché, anche se in passato la responsabilità della struttura sanitaria qualche volta era rimasta un po’ sullo sfondo rispetto a quella del medico, e ai relativi casi di negligenza medica, oggi l’impostazione è cambiata.

Anche l’ospedale quindi, risponde direttamente nei confronti del paziente danneggiato insieme al medico.

Cosa vuol dire tutto questo?

denunciare un ospedale per negligenza

Denunciare un ospedale per negligenza: quando è possibile

Possiamo oggi affermare che l’ospedale o la struttura sanitaria dove è avvenuto il trattamento sanitario, può essere chiamata a rispondere, anche a prescindere da una condotta negligente del medico o dei singoli professionisti che vi operano al suo interno, per carenze organizzative e strutturali direttamente riconducibili ad essa, con obbligo quindi, di risarcire i danni che ne sono derivati.

Infatti, oltre ai profili di responsabilità per danni a seguito di un intervento chirurgico sbagliato ad opera del medico che vi lavora all’interno, è possibile denunciare l’ospedale per negligenza se sussistono profili di responsabilità  direttamente riconducibili all’Ente ospedaliero, come ad esempio,  il difetto di organizzazione nei turni, l’insufficienza di apparecchiature adeguate per affrontare prevedibili emergenze o complicazioni, o  il difetto di vigilanza nei confronti dei pazienti.

Anche le infezioni contratte all’interno della struttura rientrano in questi profili e rappresentano un’importante casistica di quanti danno avvio ad una denuncia nei confronti dell’ospedale per negligenza.

Le infezioni ospedaliere continuano ad essere causa di rilevanti patologie, spesso gravi e talvolta finanche letali.

Dal momento che rappresentano un fenomeno assolutamente prevedibile, trattandosi di una delle più comuni complicanze legate alla degenza presso una struttura sanitaria, è possibile sostenere che la maggior parte delle infezioni ospedaliere possono essere evitate con l’attuazione di specifiche azioni e misure preventive.

Per essere più chiari, specie in vista di un’eventuale denuncia contro l’ospedale, si tenga presente che alla struttura possono essere direttamente contestati:

  • le carenze di misure profilattiche,
  • l’inosservanza di specifici doveri precauzionali in relazione al rischio infettivo (come ad esempio l’inosservanza di norme igieniche nella fase pre e post operatoria),
  • l’inadeguatezza delle misure profilattiche nella fase post operatoria.

Di conseguenza, se durante il ricovero insorge una nuova malattia, o peggio si verifica la morte del paziente, la struttura sanitaria è tenuta a risarcire i danni che ne sono derivati.

Nel caso delle infezioni, siccome il danno è del tutto svincolato dalla prestazione medica, si parla di “danni anonimi“, dal momento che non c’è l’individuazione esatta di un vero e proprio responsabile; chi può essere chiamato a rispondere è l’ospedale stesso che ha tenuto in cura la persona provocande l’infezione per incuria.

La responsabilità dell’ospedale non è attenuata per il solo fatto che non si individua l’esatto responsabile, anzi come abbiamo visto risponde direttamente delle su disfunzioni.

Sulla struttura incombe sempre un obbligo di cura del paziente e di protezione.

denuncia ospedale a chi rivolgersi

Denuncia ospedale: a chi rivolgersi

Tuttavia, in materia di responsabilità medica, se si vuole fare causa contro ospedale, è onere di chi richiede il risarcimento, dimostrare l’esistenza del nesso causale tra l’evento di danno (l’insorgenza dell’infezione) e la negligente condotta.

L’esistenza di questo collegamento può essere affermata non solo quando vi sia la certezza, ma anche quando sia ragionevolmente probabile ritenere il danno come conseguenza delle carenze della struttura

Per dimostrare, quindi, il collegamento tra il ricovero e il contagio, tornando all’esempio delle infezioni contratte in ospedale, occorre ragionevolmente escludere, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto, che l’infezione non sia stata contratta altrove o in altre occasioni.

Per queste ragioni, è opportuno rivolgersi ad un avvocato specializzato in risarcimento danni per errore medico o malasanità che sappia aiutarti a dimostrare l’esistenza dei presupposti di legge per ottenere giustizia.

Quali sono i danni risarcibili?

Al riguardo, tra i danni risarcibili, per chi fa causa contro ospedale, merita particolare attenzione il danno non patrimoniale rappresentato dalla perdita della persona cara.

Si tratta di un pregiudizio che riguarda i nostri interessi personali, difficilmente valutabili dal punto di vista economico, e che toccano il nostro bene familiare a cui normalmente teniamo di più.

In questi casi sono due i profili risarcibili:

  • la sofferenza patita sul piano morale soggettivo per la morte del congiunto, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore da un alto;
  • il cambiamento delle abitudini di vita per effetto della morte del congiunto: dal forzoso abbandono di attività piacevoli svolte dal sopravvissuto e abbandonate forzosamente per la morte del congiunto.

Si tratta di vedere cosa accadeva prima e cosa è cambiato dopo, in conseguenza della morte del congiunto, e misurare (cioè quantificare) tale differenza.

Attenzione però che, la rottura del vincolo familiare, di per sé, non è sufficiente a giustificare la richiesta risarcitoria, perché ci potrebbero essere dei casi in cui, ad esempio, le persone, sebbene unite da vincolo matrimoniale, non provino nulla l’una per l’altra.

Si dovrà essere in grado dimostrare quali peggioramenti la perdita ha comportato nella propria vita.

Per farlo ci si può basare anche su elementi presuntivi, ad esempio tenendo conto della convivenza.

Il ragionamento che si fa, semplificato al massimo, è un po’ il seguente: dal fatto noto che la vittima convivesse con il defunto si risale al fatto ignorato che la vittima abbia subito un danno.

A tal fine, si tiene conto non solo della convivenza ma anche delle seguenti circostanze:

  1. maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, etc.). Tanto più stretto sarà il legame familiare tanto più si presume stretto il legame,
  2. sopravvivenza di altri congiunti, o al contrario al venir meno dell’intero nucleo familiare del danneggiato,
  3. la coabitazione;
  4. l’età delle parti del rapporto parentale.

La coabitazione non è un fattore determinante, ma solo un’indizio.

Il danno non può ritenersi neppure sussistente per il solo fatto della perdita di abitudini quotidiane che non ci sono più;

Serve dimostrare la gravità e la serietà del pregiudizio e della sofferenza patita, tanto sul piano morale soggettivo, quanto su quello relazionale, provando in sostanza radicali cambiamenti dello stile di vita.

In questi casi, allora, prima di intentare causa contro l’ospedale, è importante chiedersi:

  • Sono in grado di dimostrare questi cambiamenti?
  • Ho gli elementi che possono far vedere com’è realmente peggiorata la mia vita e cosa mi è stato precluso?
  • Penso di poter difendere la qualità del rapporto e del legame che avevo con il congiunto?

Per sapere quali sono i tempi entro cui richiedere il risarcimento danni ti consiglio anche la lettura di questo articolo.

Come quantificare i danni?

Per calcolare l’ammontare esatto del risarcimento in termini economici molto dipende dalle singole circostanze del caso.

L’ordinamento, prevede comunque una uniformità di trattamento standard minimi rappresentati da un parametro prestabilito, con tabelle predisposte dai tribunali.

Si individua così un parametro standard, affermando che a chiunque perde un padre, ad esempio, spetta una determinata somma. Da qui, si tiene conto delle specificità del caso concreto che modifica quel valore standard (si tratta della cosiddetta personalizzazione che non si può predeterminare ma va stabilita di volta in volta a seconda del caso).

L’importante è rivolgersi a dei professionisti che sappiano tenere conto di ogni circostanza utile al conseguimento del risarcimento, prima di intentare cause frivole contro l’ospedale, come spiego qui.

causa contro ospedale

Chi può fare causa all’ospedale?

Senz’altro il paziente danneggiato per la negligenza del medico intervenuto per risolvere la patologia o per le  mancanze della struttura sanitaria presso cui è avvenuto il trattamento; in caso di morte del paziente, potranno fare causa all’ospedale i propri parenti.

Causa contro ospedale per morte del congiunto.

Chi sono i prossimi congiunti che possono fare causa contro l’ospedale e chiedere il risarcimento dei danni?

Il rapporto di parentela stretto non è condizione per invocare il risarcimento.

Il fatto di essere parenti rivela sul piano della prova, nel senso che il fatto di essere coniugi, piuttosto che figli, ad esempio, fa presumere che la persona ha abbia patito un danno non patrimoniale.

A livello teorico anche un congiunto non prossimo, zio nipote può domandare il danno per la morte del congiunto; in questo caso, tuttavia, la presunzione non basta.

Bisogna di mostrare di aver avuto un rapporto intenso con la vittima (comunanza di vita, comunanza di interessi, esperienze, coabitazione) e che l’evento luttuoso ha provocato un danno assimilabile a quello tra due prossimi congiunti.

Se non legato da vincoli di parentela il risarcimento non è previsto.

E’ possibile richiedere il risarcimento per morte del convivente (more uxorio) purché il rapporto di convivenza fosse un vero e proprio rapporto come quello matrimoniale e non una convivenza occasionale.

Ciò avviene quando il legame è duraturo, con un progetto di vita comune, senza scadenza, etc., come quello di due persone unite in matrimonio.

Causa contro ospedale: il procediemento da seguire

Valuta anzitutto se sia davvero opportuno avviare una causa, ovvero se non si tratti di un caso che non ha particolare rilievo e gravità, per evitare di perdere tempo e soldi qualora ritenssi alla fine che non ne valga davvero la pena.

Rivolgiti in prima battuta ad un avvocato che saprà indirizzarti sulla reale possibilità di intentare una causa o, comunque, una richiesta stragiudiziale di risarcimento danni, sulla base dei dovuti approfondimenti medico-legali del caso, e previa una condivisa strategia difensiva.

Ricordati di fare delle copie dei documenti (medici e non) che serviranno da presentare come prove, e di assicurarti di avere i testimpni preparati e direttamente a conoscenza dei fatti che stai per proorre a fodamento delle tue richieste.

Oggi, anche se in alcuni casi non abbiamo un vero e proprio responsabile, e l’attenzione si è spostata verso la risarcibilità comunque di danni cosiddetti “anonimi”, come le infezioni contratte a seguito del ricovero presso una struttura ospedaliera, è pur vero che bisogna essere comunque  in grado di dimostrare le carenze e le inefficienze dell’ospedale.

Se hai subito gravi danni presso un ospedale, o se peggio, un tuo caro è deceduto e hai il fondato sospetto che possa trattarsi di un caso di malpractice,  e ti cheidi se puoi fare causa contro l’ospedale, richiedi  un colloquio senza impegno per valutare il caso con il nostro Studio Legale, attraverso questa pagina.

Richiedi ora, senza impegno, un primo colloquio di valutazione
Condividi l'articolo:

Avatar photo
Avv. Angelo Forestieri

Avvocato con focus sulla Responsabilità civile e il Risarcimento danni alla persona e autore di varie pubblicazioni nei principali portali giuridici sui temi della responsabilità medica e della struttura sanitaria.
Puoi contattare l'Avvocato attraverso il modulo della pagina "contatti" all'interno del Sito.

All author posts

Privacy Preference Center